Cassazione Civile, Ordinanza n. 02187/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società cooperativa edilizia, ritenuta decaduta da un beneficio di rateizzazione concesso in sede di riscossione/definizione del debito tributario per il tardivo pagamento di una rata. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo applicabile lo ius superveniens introdotto dall'art. 10, comma 13-decies, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, che modifica l'art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. n. 462 del 1997 e consente di non perdere il beneficio se la rata scaduta viene pagata, ancorché in ritardo, entro il termine della rata successiva. La commissione tributaria regionale aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462 del 1997, sostenendo che la rata non pagata tempestivamente era scaduta prima dell'entrata in vigore della novella e che, quindi, la decadenza si era già verificata, impedendo l'applicazione retroattiva della nuova disciplina; con il secondo, subordinato, deduceva la violazione dell'art. 3-bis, comma 4-bis, del medesimo decreto, assumendo che, comunque, la cartella avrebbe dovuto essere mantenuta almeno per la sanzione iscritta a ruolo a titolo definitivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbito il secondo. Ha affermato che la disciplina più favorevole introdotta nel 2011 si applica solo alle rateizzazioni ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione; non opera, invece, quando alla stessa data la decadenza dal beneficio sia già maturata, perché in tal caso la rateizzazione non è più in corso e la nuova norma non può avere efficacia retroattiva. Poiché nel caso concreto la rata tardivamente versata era già scaduta prima del 6 dicembre 2011, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e la condanna della parte intimata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 3-bis, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
nella versione modificata nel 2011, consente al contribuente di conservare il beneficio se la rata scaduta viene pagata entro il termine della rata successiva; la Corte ne limita però l'applicazione alle rateizzazioni ancora pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.
art. 10, comma 13-decies, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
ha introdotto la modifica dell'art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462 del 1997, ma senza efficacia retroattiva sui casi in cui la decadenza fosse già maturata.
legge di conversione cui la Corte collega la disciplina transitoria e il momento rilevante per verificare la pendenza della rateizzazione.
art. 3-bis, comma 4-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo per sostenere la legittimità dell'iscrizione a ruolo della sanzione in caso di tardivo versamento; il motivo è rimasto assorbito.
art. 17, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
richiamato in connessione al meccanismo di iscrizione a ruolo della sanzione in caso di tardivo pagamento.
ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio perché i fatti rilevanti non erano controversi.
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta che attenua o elimina la decadenza da un beneficio tributario rateale si applica solo alle rateizzazioni ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma di modifica, se la legge transitoria lo prevede espressamente o implicitamente in tal senso.
- Se, al momento di entrata in vigore della nuova disciplina, la decadenza dal beneficio era già maturata secondo la regola previgente, la nuova previsione non può rivivere o sanare retroattivamente la posizione del contribuente, in mancanza di un'espressa efficacia retroattiva.
- Quando i fatti decisivi non sono controversi e l'accoglimento del ricorso comporta una sola soluzione possibile nel merito, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa ex art. 384 c.p.c. senza rinvio.
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