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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26052/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sui gravi indizi: contesta la credibilita delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Tommaso Schisa e Umberto D'Amico) tramite l'incrocio dei periodi di detenzione e la natura de relato delle loro affermazioni; contesta inoltre l'interpretazione e l'identificazione desunte da conversazioni intercettate (in particolare la conversazione del 3 luglio 2019 tra Michele Minichini e Gabriella Onesto) e lamenta l'insufficienza probatoria dato che soltanto 2 su 12 collaboratori riferirebbero di lui.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto legittima e non illogica la valutazione dei gravi indizi operata nell'ordinanza impugnata, fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori e sulle intercettazioni: il motivo basato sui periodi di detenzione è risultato incongruo rispetto al contenuto dell'ordinanza; la valutazione dell'attendibilita dei collaboratori e l'interpretazione delle intercettazioni sono questioni di merito non manifestamente illogiche e quindi non sindacabili in questa sede; la mancata produzione integrale dei verbali degli altri collaboratori ha reso il motivo privo della specificità necessaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la contestazione riguarda la partecipazione e il ruolo apicale nel clan, elemento centrale per la conferma della misura cautelare

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La valutazione dei gravi indizi è materia di merito: il giudice del riesame ha ampia discrezionalità nell'apprezzare dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni, e le sue valutazioni sono sindacabili in appello o ricorso per cassazione solo se manifestamente illogiche o irrazionali
  • Le censure sulla credibilità dei collaboratori devono essere specifiche e documentate: semplici ragionamenti su date o periodi di detenzione, senza allegare verbali integrali o elementi probatori, rischiano di essere ritenuti non specifici e inammissibili
  • Le intercettazioni possono essere utilizzate per inferire ruoli e comportamenti anche attraverso riscontri fattuali (es. visite, date di eventi personali); l'interpretazione fatta dal giudice è rilevante se non appare manifestamente contraddittoria
  • Il fatto che solo alcuni collaboratori citino un indagato non esclude automaticamente l'esistenza di gravi indizi se quelle dichiarazioni sono coerenti e corroborate da altri elementi
  • Per mettere in crisi una misura cautelare basata su collaboratori e intercettazioni la difesa deve produrre documentazione e contraddizioni precise (trascrizioni integrali, certificati, registri di detenzione, tabulati) altrimenti il riesame tenderà a confermare la misura

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