Cassazione Civile, Ordinanza n. 34109/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un rimborso IVA ritenuto poi indebito, garantito da una polizza fideiussoria. L'assicuratrice, dopo aver adempiuto alla garanzia, ha chiesto il rimborso alla persona indicata come controgarante; quest'ultima ha contestato di aver assunto tale qualità e, sin dal primo grado, ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al documento contrattuale indicato come fonte dell'obbligazione. Il Tribunale ha ritenuto provata l'obbligazione e ha accolto la domanda riconvenzionale dell'assicuratrice; la Corte d'appello ha confermato, valorizzando soprattutto la mancata presentazione della parte alle operazioni peritali grafologiche, la conseguente possibilità di trarre argomenti di prova da tale condotta e la restante prova raccolta. In Cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) ha denunciato, in modo promiscuo, error in procedendo, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c., richiamando una perizia penale che avrebbe escluso l'autenticità della firma e sostenendo di non aver potuto produrre tempestivamente quegli atti; (2) ha formulato una censura confusa contro la decisione di appello, sostenendo che la domanda dell'assicuratrice avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile; (3) ha nuovamente dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avrebbe considerato le prove e che la valutazione della propria renitenza alle scritture di comparazione fosse errata; (4) ha censurato la valutazione delle prove testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo eterogeneo e confuso, privo della necessaria localizzazione dei documenti richiamati, estraneo alla ratio decidendi e comunque fondato su una pretesa violazione dell'art. 2697 c.c. non pertinente, poiché il giudice di merito aveva deciso sulla base dell'accertata autenticità della sottoscrizione e non per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della controparte. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente inammissibile per mancanza di una censura ragionata della sentenza e per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. Il terzo motivo è stato giudicato incomprensibile e, comunque, inammissibile o infondato a seconda della qualificazione, trattandosi in sostanza di una contestazione di merito sull'autenticità della firma e sulla valutazione del comportamento processuale della parte. Il quarto motivo, relativo alla valutazione delle prove testimoniali, è stato anch'esso dichiarato manifestamente inammissibile. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso processuale e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Non è violato quando il giudice di merito decide sulla base dell'accertata autenticità del documento e non per errata ripartizione dell'onere probatorio.
Il ricorso è inammissibile se non localizza specificamente i documenti e gli atti su cui fonda le censure.
Invocato come error in procedendo, ma la censura è stata ritenuta eterogenea e confusa.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è configurabile in modo promiscuo e non autosufficiente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
La proposizione di un ricorso palesemente inammissibile, oscuro ed eterogeneo può integrare abuso processuale e giustificare la condanna equitativa.
Richiamato in relazione alla decadenza dalla prova per mancata tempestiva intimazione del teste.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in modo indistinto censure eterogenee, senza un chiaro filo logico e senza specifica correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia effettivamente invertito o mal distribuito l'onere della prova; non quando abbia deciso in base alla valutazione del materiale istruttorio e all'accertamento del fatto costitutivo o impeditivo.
- Il vizio di omesso esame di fatto decisivo richiede l'indicazione specifica e localizzata del fatto o del documento trascurato; in difetto, la censura è inammissibile.
- Non è consentito in cassazione trasformare la contestazione dell'accertamento di fatto e della valutazione delle prove in una deduzione apparente di violazione di legge.
- La mancata partecipazione a operazioni peritali o altri comportamenti processuali possono essere valorizzati dal giudice di merito, insieme agli altri elementi di causa, come argomenti di prova sulla genuinità di un documento.
- La proposizione di un ricorso oscuro, confuso e manifestamente infondato può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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