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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5744/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il P.M. ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Trani del 16/07/2021 che, in sede di rinvio, aveva accolto la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione e rideterminato la pena complessiva in anni 9 e mesi 2 (considerando come reato più grave la sentenza indicata alla lettera c) e computando la diminuente per il rito abbreviato). Il P.M. ha dedotto che tale ordinanza violava il principio del ne bis in idem (artt. 649, comma 2, e 650 c.p.p.), perché la stessa sentenza n. 2267/2018 era già stata presa a base in un precedente provvedimento esecutivo diventato definitivo (ordinanza n. 55/2020 del 20.1.2021) e quindi non poteva essere nuovamente utilizzata nel calcolo della pena, con conseguente duplicazione dei titoli esecutivi. Inoltre il P.M. ha censurato (artt. 656 comma 1 e 657 comma 1 c.p.p.) l'erroneo computo della pena che includeva già la pena computata nell'ordinanza n. 55/2020, impedendo l'adozione dei provvedimenti di unificazione e rideterminazione delle pene concorrenti e con il rischio di violare il limite previsto dall'art. 671 comma 2 c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del P.M. e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trani, giudice dell'esecuzione, per nuovo esame. La Corte ha rilevato che la sentenza n. 2267/2018 era già stata posta a base in un provvedimento esecutivo divenuto definitivo (ordinanza n. 55/2020) e che la decisione definitiva preclude una nuova utilizzazione della stessa pena nel procedimento qui in esame. Ha quindi disposto che, in sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione debba tenere conto del giudicato già formato e riesaminare la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione e il computo complessivo delle pene, valutando nuovamente le sentenze rilevanti e assorbendo così anche la censura relativa al calcolo delle pene concorrenti.

Norme richiamate

  • art. 649, comma 2 c.p.p.

    Invocato dal P.M. come norma collegata al principio del ne bis in idem in fase esecutiva: impedisce che lo stesso fatto e la stessa pena siano usati per formare duplicati titoli esecutivi contro lo stesso soggetto

  • art. 650 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 649 per affermare l'applicabilità del divieto di doppia valutazione/esecuzione anche nella fase esecutiva; la Corte conferma che il ne bis in idem può trovare applicazione analogica sulle ordinanze del giudice dell'esecuzione

  • art. 656, comma 1 c.p.p.

    Richiesto dal P.M. in relazione ai profili di unificazione delle pene; la censura attiene al fatto che un errato computo ha reso impossibile l'adozione dei provvedimenti di unificazione

  • art. 657, comma 1 c.p.p.

    Richiamato con l'art. 656 in ordine ai poteri del P.M. e del giudice dell'esecuzione nella unificazione/rideterminazione delle pene concorrenti; la Corte ha ritenuto che la valutazione debba essere rifatta tenendo conto del giudicato

  • art. 671, comma 2 c.p.p.

    Citato dal P.M. come criterio-limite nell'aumento delle pene per l'accertamento delle pene concorrenti; la Corte segnala il rischio che un errato computo violi tale limite e prescrive una nuova valutazione

  • D.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74

    Norme penali sostanziali che definiscono i reati per i quali il Di Pinto è stato condannato; utili ai fini della ricostruzione delle sentenze poste in continuazione ma non centrali nella decisione sul profilo del ne bis in idem procedurale

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 45556/2015; S.U. n. 34655/2005; Sez. 4, n. 25640/2008)

    La Corte richiama precedenti secondo cui il principio del ne bis in idem può essere applicato anche in sede esecutiva e perfino quando entrambi i procedimenti sono ancora in corso, fondando l'annullamento dell'ordinanza impugnata

Massime di principio

  • Se una pena già è stata utilizzata in un provvedimento esecutivo divenuto definitivo, non può essere nuovamente impiegata come base di calcolo in un altro provvedimento di esecuzione per lo stesso fatto e la stessa persona: si applica il principio del ne bis in idem anche in sede esecutiva
  • Il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, deve verificare l'esistenza di provvedimenti esecutivi irrevocabili che riguardano le stesse sentenze o gli stessi fatti prima di rideterminare le pene in continuazione
  • Il Pubblico Ministero può dedurre la violazione del ne bis in idem e ottenere l'annullamento dell'ordinanza di esecuzione quando si rilevi duplicazione dei titoli esecutivi o doppio utilizzo della stessa pena
  • Quando vi è il rischio di doppio computo o di calcolo errato delle pene concorrenti, il giudice deve consentire l'adozione degli strumenti di unificazione e rideterminazione (artt. 656-657 c.p.p.) e rispettare i limiti dell'art. 671 c.p.p.
  • In caso di conflitto tra provvedimenti, se uno è divenuto definitivo e comprende l'oggetto di un secondo procedimento, il giudice del secondo procedimento deve conformarsi al giudicato e, se necessario, annullare e rinviare per nuovo esame
  • La verifica preventiva dello stato dei provvedimenti esecutivi (esistenza di ordinanze irrevocabili) è essenziale per evitare duplicazioni e interventi giudiziari incauti che possono essere annullati in sede di legittimità

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