Cassazione Civile, Ordinanza n. 27198/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione di un immobile sito in condominio. In primo grado il tribunale aveva deciso in senso favorevole al conduttore; la corte d'appello, riformando la decisione, aveva dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento del conduttore e lo aveva condannato al risarcimento dei danni quantificati negli oneri condominiali. Il conduttore ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Cassazione che aveva già rigettato il suo precedente ricorso. Con il primo motivo ha dedotto errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto il suo debito pari a euro 1.253,50 includendo euro 900 di canoni insoluti che, a suo dire, erano stati ritenuti inammissibili dalla corte di merito; tale errore avrebbe inciso sulla valutazione della gravità dell'inadempimento. Con gli ulteriori motivi ha prospettato violazione dell'art. 5 l. 292/1978, vizio di motivazione, mancanza di specificità dei motivi d'appello e pronuncia oltre il demandato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la valutazione della gravità dell'inadempimento spetta al giudice di merito e, comunque, nell'ordinanza impugnata la Cassazione aveva dato rilievo anche all'aggravamento dell'inadempimento in corso di causa, considerando i canoni maturati successivamente. Una volta rilevata l'inammissibilità della fase rescindente, la Corte ha ritenuto logicamente superflua la disamina degli ulteriori motivi, attinenti alla fase rescissoria. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'errore di fatto revocatorio non può essere invocato per censurare valutazioni riservate al giudice di merito, come la gravità dell'inadempimento.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro di dedotta violazione di legge, ma i relativi motivi non sono esaminati per l'inammissibilità della fase rescindente.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato per i vizi motivazionali dedotti, ma la Corte non passa all'esame nel merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato per il vizio di pronuncia oltre il demandato, ma resta assorbito.
art. 5 l. 292/1978
È invocato dal ricorrente come norma asseritamente violata, senza esame nel merito per l'inammissibilità del primo motivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, non è deducibile ciò che sostanzialmente mira a rimettere in discussione una valutazione di merito riservata al giudice della causa originaria, come la gravità dell'inadempimento.
- Quando il motivo rescindente è inammissibile, i motivi rivolti alla fase rescissoria del giudizio di revocazione restano assorbiti e non devono essere esaminati.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale, anche in ambito locatizio, appartiene al giudice di merito e può tener conto dell'aggravamento verificatosi in corso di causa.
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, il giudice può compensare le spese per la peculiarità della vicenda e deve dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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