Sentenza del 18/11/2016 n. 23501 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'iscrizione ipotecaria n. 0972006000237855, effettuata sulla base di cartelle di pagamento. La contribuente sosteneva che i debiti tributari fossero stati definiti mediante condono ai sensi della L. n. 289/2002, art. 9-bis. L'Agenzia delle Entrate contestava che l'ultima rata fosse stata pagata oltre il termine del 30 novembre 2004 e, soprattutto, che i versamenti considerati dalla Commissione Tributaria Regionale si riferissero a una prima dichiarazione di condono, diversa da quella relativa ai tributi posti a fondamento dell'iscrizione ipotecaria. L'Ufficio denunciava quindi sia la violazione della disciplina sul condono sia l'omessa o insufficiente motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla violazione di legge, poiché la CTR non aveva interpretato la norma nel senso di ammettere il condono in caso di pagamento tardivo, ma aveva compiuto un accertamento di fatto sull'avvenuto pagamento, ritenuto persino superiore al dovuto. Ha invece accolto il motivo relativo all'insufficiente motivazione, rilevando che la CTR non aveva spiegato perché avesse disatteso la documentazione dell'Ufficio, secondo cui i versamenti riguardavano una diversa dichiarazione di condono. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
termine del 30 novembre 2004 per il pagamento dell'ultima rata
La Corte non ha deciso nel merito se il pagamento tardivo impedisse il perfezionamento del condono, perché il motivo dell'Ufficio era stato formulato come violazione di legge mentre contestava, in realtà, un accertamento fattuale. Il giudice di rinvio dovrà verificare a quale dichiarazione di condono si riferissero i versamenti e se i tributi oggetto dell'iscrizione ipotecaria fossero effettivamente definiti.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Non è corretta la denuncia di violazione di legge quando la censura mira, in sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi
La motivazione è insufficiente quando il giudice non esamina o non spiega adeguatamente il rigetto di un'eccezione decisiva, supportata da documentazione rilevante.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda sull'effettivo compimento di pagamenti o su altri fatti documentali, la contestazione deve essere formulata come vizio motivazionale o errore di fatto, non semplicemente come violazione di legge.
- Per dimostrare il perfezionamento di un condono non basta provare l'esistenza di versamenti: occorre collegare ciascun pagamento alla specifica dichiarazione di definizione e ai tributi oggetto della controversia.
- Il giudice deve confrontarsi espressamente con la documentazione decisiva prodotta dalla parte e spiegare perché la ritenga non attendibile o non pertinente.
- La cassazione con rinvio non stabilisce automaticamente chi abbia ragione nel merito: impone al giudice di rinvio di riesaminare i fatti e la documentazione secondo i principi indicati dalla Corte.
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