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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22538/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla censura sulla confisca, ritenendo sussistente un difetto di motivazione. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla confisca e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame della misura ablativa. La pronuncia è stata confermata per il resto (es. declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la mancata motivazione, nella sentenza di primo grado e nella conferma in sede d'appello, della confisca dei beni posti in sequestro nel 2014 e non pertinenti ai delitti per i quali era intervenuta la declaratoria di non doversi procedere (violenza privata e minaccia). Si deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione circa la statuizione ablativa: la sentenza di primo grado aveva disposto la confisca in termini assertivi senza indicare la tipologia dei beni; la sentenza d'appello ha "confermato nel resto" senza esporre né in dispositivo né in motivazione quali fossero i beni confiscati né fornire giustificazione della confisca, rendendo impossibile verificare la sussistenza di un'ipotesi di confisca obbligatoria (ex art. 240, comma 2, cod. pen.) o altra base giuridica.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La confisca di beni deve essere motivata in modo specifico e autonomo: non è sufficiente un richiamo generico o la formula "conferma nel resto" per sostenere una statuizione ablativa.
  • La Corte d'appello non può confermare la confisca senza indicare quali siano i beni oggetto della misura e senza spiegare la base giuridica (ad es. confisca obbligatoria ex art. 240 c.p. o confisca per equivalente).
  • Se la confisca riguarda beni non pertinenti ai reati per cui si decide, occorre una chiara argomentazione che giustifichi il collegamento o l'applicazione di norme speciali; in mancanza, la decisione è annullabile in cassazione limitatamente a quella statuizione.
  • La Corte di cassazione può disporre l'annullamento parziale della sentenza impugnata (limitato alla confisca) e il rinvio per nuovo esame quando la motivazione sia carente su singoli punti decisivi.
  • Nel proporre ricorso per cassazione per difetto di motivazione è utile circoscrivere il motivo nei limiti procedurali previsti (es. art. 173 d. att.) e puntare su omissioni specifiche (es. mancata indicazione dei beni, mancata valutazione dell'eventuale confisca obbligatoria).

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