Cassazione Penale, Sentenza n. 22538/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla censura sulla confisca, ritenendo sussistente un difetto di motivazione. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla confisca e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame della misura ablativa. La pronuncia è stata confermata per il resto (es. declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la mancata motivazione, nella sentenza di primo grado e nella conferma in sede d'appello, della confisca dei beni posti in sequestro nel 2014 e non pertinenti ai delitti per i quali era intervenuta la declaratoria di non doversi procedere (violenza privata e minaccia). Si deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione circa la statuizione ablativa: la sentenza di primo grado aveva disposto la confisca in termini assertivi senza indicare la tipologia dei beni; la sentenza d'appello ha "confermato nel resto" senza esporre né in dispositivo né in motivazione quali fossero i beni confiscati né fornire giustificazione della confisca, rendendo impossibile verificare la sussistenza di un'ipotesi di confisca obbligatoria (ex art. 240, comma 2, cod. pen.) o altra base giuridica.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale
Riconosciuto come vizio di motivazione idoneo a fondare il ricorso per cassazione: la sentenza impugnata manca di argomentazione sufficiente in ordine alla conferma della confisca.
art. 240, comma 2, codice penale
Richiamata come riferimento per accertare se fosse applicabile una confisca obbligatoria; la Corte osserva che, non essendo indicati i beni sequestrati, non risulta possibile determinare se ricorra tale ipotesi, rendendo necessaria una specifica valutazione nel nuovo esame.
art. 173, comma 1, decreto attuativo codice di procedura penale
Richiamato per delimitare l'ambito del motivo di cassazione proposto, ossia che il ricorso è stato formulato nei limiti consentiti dall'articolo citato.
Citate come riferimenti ai reati contestati in primo grado (violenza privata e minaccia), rispetto ai quali la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela; tali reati però non giustificano di per sé la confisca dei beni non pertinenti, senza specifica motivazione.
Massime di principio
- La confisca di beni deve essere motivata in modo specifico e autonomo: non è sufficiente un richiamo generico o la formula "conferma nel resto" per sostenere una statuizione ablativa.
- La Corte d'appello non può confermare la confisca senza indicare quali siano i beni oggetto della misura e senza spiegare la base giuridica (ad es. confisca obbligatoria ex art. 240 c.p. o confisca per equivalente).
- Se la confisca riguarda beni non pertinenti ai reati per cui si decide, occorre una chiara argomentazione che giustifichi il collegamento o l'applicazione di norme speciali; in mancanza, la decisione è annullabile in cassazione limitatamente a quella statuizione.
- La Corte di cassazione può disporre l'annullamento parziale della sentenza impugnata (limitato alla confisca) e il rinvio per nuovo esame quando la motivazione sia carente su singoli punti decisivi.
- Nel proporre ricorso per cassazione per difetto di motivazione è utile circoscrivere il motivo nei limiti procedurali previsti (es. art. 173 d. att.) e puntare su omissioni specifiche (es. mancata indicazione dei beni, mancata valutazione dell'eventuale confisca obbligatoria).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22683/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22529/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22530/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22531/2026 del 18/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →