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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29566/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per rapina impropria: si deduceva travisamento dei fatti (sostegno che Oliva non era l'autore materiale della sottrazione ma solo presente e autore della minaccia), criticità sull'individuazione fotografica e rifiuto della richiesta ex art. 603 c.p.p. di rinnovazione dell'istruttoria per riconoscimento personale, violazione del divieto di reformatio in pejus e vizio di motivazione nella ricostruzione fattuale; richiesta anche di derubricazione in furto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato la piena attendibilità dell'individuazione fotografica (svolta con modalità ripetute e consenso delle parti), ha ritenuto inammissibile o non proponibile in cassazione il gravame relativo al presunto travisamento dei fatti privo di specifiche deduzioni introdotte in appello, e ha osservato che, anche se i giudici di merito hanno commesso un errore formale nel riportare chi materialmente sottrasse il veicolo, la sentenza ha comunque valorizzato il concorso ex art. 110 c.p. e tale profilo non era stato contestato in appello; inoltre nessuna reformatio in peius è intervenuta. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena e statuizioni descritte nei provvedimenti di merito) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria e il riconoscimento personale; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di rinnovazione perché l'individuazione fotografica era stata svolta in modo approfondito e la parte non ha prodotto elementi specifici per giustificare la riapertura

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ha ritenuto che non fosse intervenuta una riforma peggiorativa del trattamento sanzionatorio a carico dell'imputato

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. e) e comma 3

    disciplina i motivi di ricorso per cassazione e i limiti di ammissibilità del motivo per travisamento della prova; la Corte ha applicato i principi restringenti (soprattutto nella cosiddetta "doppia conforme") richiedendo che il travisamento fosse stato dedotto previamente in appello e descritto con specificità

  • art. 110 cod. pen.

    norma sul concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che il concorso possa sussistere anche senza partecipazione materiale, quando sia offerto un contributo (anche morale) all'azione delittuosa

  • art. 628 cod. pen.

    richiamato in motivazione ma il riferimento ai commi è stato qualificato come mero errore materiale che non incide sulla statuizione sostanziale relativa alla rapina

Massime di principio

  • La prova per individuazione fotografica è ammissibile e può essere ritenuta pienamente attendibile se documentata in modo dettagliato (numero e modalità delle fotografie, uso di immagine aggiornata, consenso delle parti e conferma in dibattimento). Se si chiede la rinnovazione dell'istruttoria per riconoscimento personale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. bisogna indicare elementi specifici che mettano in dubbio l'attendibilità della prova già acquisita.
  • Il vizio di "travisamento della prova" in cassazione è sottoposto a limiti stringenti: se la stessa errata valutazione è stata già consumata sia in primo che in secondo grado (c.d. "doppia conforme"), la Cassazione richiede che la censura fosse stata sollevata e adeguatamente motivata in appello; non è sufficiente dedurla per la prima volta in sede di legittimità.
  • L'errore materiale o descrittivo nella motivazione (es. attribuire ad una persona il gesto materiale quando la ricostruzione giuridica si spiega comunque con il concorso) non sempre invalida la decisione se il dispositivo conferma la responsabilità e il profilo sostanziale (es. concorso ex art. 110 c.p.) non è stato oggetto di contestazione in appello.
  • Il concorso di persone (art. 110 c.p.) può essere riconosciuto anche quando un imputato non abbia compiuto materialmente l'atto criminoso, purché emerga un contributo, anche solo morale o di cooperazione, alla realizzazione dell'illecito.
  • Per evitare che un motivo difensivo sia dichiarato inammissibile in cassazione, è essenziale che nel giudizio di appello siano chiaramente dedotte e argomentate le questioni di fatto e di prova che si intendono poi riproporre in legittimità.

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