Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00686/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per due episodi di furto in abitazione tentato e consumato, aggravati. Il ricorso era affidato a un solo motivo: si denunciava vizio di motivazione in relazione alla misura dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione per il reato sub capo 1, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente giustificato il quantum dell'aumento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, quando la motivazione dia conto del quantum e delle ragioni giustificative, il relativo apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità. Poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente sul punto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come parte della fattispecie tentata contestata nel capo 1.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    indicato quale base del vincolo della continuazione e dell'aumento di pena oggetto del motivo di ricorso; la sua quantificazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se motivata in modo sufficiente.

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice dei delitti contestati nei capi 1 e 2.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    aggravante contestata per entrambi i capi di imputazione.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    aggravante della recidiva specifica e reiterata contestata in appello e poi rideterminata dalla Corte territoriale.

  • art. 99, comma 2, c.p.

    titolo della recidiva specifica e infraquinquennale in cui è stata riqualificata la precedente contestazione.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato implicitamente dalla statuizione finale sulle spese processuali e sulla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La determinazione dell'aumento di pena per continuazione appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione indichi, sia pure sinteticamente, il quantum applicato e le ragioni della scelta.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile, in sede di legittimità, se la sentenza impugnata dà conto in modo sufficiente del criterio seguito per la quantificazione dell'aumento per continuazione.
  • Quando il ricorso per cassazione risulta manifestamente infondato, esso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazioneRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.