Sentenza n. 246/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento di diniego notificato a mezzo pec in data 28.07.2025, con il quale la Questura di Teramo ha disposto il rifiuto alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - di ogni altro atto (anche sconosciuto) presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, comunicato via PEC il 28 luglio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche, richiesto il 12 ottobre 2022, rilasciato il 28 novembre 2023 e rinnovato fino al 21 maggio 2025. Aveva quindi presentato istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato il 20 giugno 2025. La Questura aveva respinto l'istanza ritenendo che la normativa vigente escludesse la convertibilità del permesso per cure mediche. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, della l. n. 50/2023, dell'art. 19 e dell'art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità e irrazionalità della motivazione, sviamento, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Con un secondo motivo ha contestato specificamente l'omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, oltre al difetto di istruttoria e di motivazione. Il Ministero ha eccepito l'inimpugnabilità della comunicazione PEC, sostenendo che avesse natura meramente informativa e non provvedimentale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare del Ministero, ritenendo che la PEC avesse natura provvedimentale e fosse impugnabile. La qualificazione dell'atto non dipende soltanto dal suo tenore letterale, ma anche dall'istanza cui esso risponde e dagli effetti concreti prodotti: la comunicazione aveva arrestato il procedimento e impedito l'adozione del titolo richiesto, realizzando sostanzialmente un diniego. Nel merito, il ricorso è stato accolto. In primo luogo, poiché la conversione richiesta aveva natura discrezionale, la Questura avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990; l'omissione ha determinato un vizio invalidante ai sensi dell'art. 21-octies della stessa legge. In secondo luogo, il diniego era sostanzialmente illegittimo: l'art. 7, comma 1, lett. a), del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, ha abrogato la possibilità di conversione prevista dall'art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), del d.lgs. n. 286/1998, ma il comma 2 dell'art. 7 ha mantenuto transitoriamente la disciplina previgente per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto. Secondo il TAR, tale riferimento riguarda l'istanza originaria con cui è stato ottenuto il titolo da convertire, non l'istanza successiva di conversione. Poiché il ricorrente aveva richiesto il permesso per cure mediche il 12 ottobre 2022, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, la Questura avrebbe dovuto applicare il regime transitorio, esaminare la domanda secondo l'art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), del d.lgs. n. 286/1998 e verificare in concreto la sussistenza dei requisiti per la conversione. Il provvedimento è stato annullato e il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
Ha abrogato la disciplina che consentiva la conversione del permesso per cure mediche in permesso per lavoro.
art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
La disciplina transitoria si applica alle istanze originarie con cui è stato ottenuto il titolo di soggiorno da convertire, non soltanto alle successive istanze di conversione.
art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), d.lgs. n. 286/1998
Prevedeva la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro, disciplina applicabile in via transitoria al caso.
art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998
Costituisce la base normativa del permesso di soggiorno per cure mediche posseduto dal ricorrente.
Impone la comunicazione dei motivi ostativi prima dell'adozione del diniego nei procedimenti a carattere discrezionale; la sua omissione ha viziato il provvedimento.
L'omessa comunicazione dei motivi ostativi ha determinato, nel caso concreto, un vizio invalidante.
Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione del provvedimento.
Massime di principio
- Ai fini dell'impugnabilità, un atto amministrativo deve essere qualificato considerando non soltanto il suo contenuto testuale, ma anche l'istanza cui risponde e gli effetti concreti prodotti; una comunicazione formalmente informativa è provvedimentale quando determina l'arresto del procedimento e sostanzialmente rigetta la domanda.
- Quando la conversione di un titolo di soggiorno presenta natura discrezionale, l'amministrazione deve comunicare preventivamente i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990; l'omissione costituisce un vizio invalidante del diniego.
- Il regime transitorio che mantiene la disciplina previgente per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla conversione dei titoli di soggiorno si riferisce all'istanza originaria con cui è stato ottenuto il titolo da convertire, e non soltanto alla successiva istanza di conversione.
- Quando il titolo di soggiorno per cure mediche è stato richiesto prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione della relativa convertibilità, la domanda di conversione deve essere esaminata secondo la disciplina previgente, verificando in concreto la sussistenza dei requisiti richiesti, anziché essere respinta sulla sola base dell'intervenuta abrogazione.
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