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Sentenza

Sentenza n. 246/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento di diniego notificato a mezzo pec in data 28.07.2025, con il quale la Questura di Teramo ha disposto il rifiuto alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - di ogni altro atto (anche sconosciuto) presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, comunicato via PEC il 28 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche, richiesto il 12 ottobre 2022, rilasciato il 28 novembre 2023 e rinnovato fino al 21 maggio 2025. Aveva quindi presentato istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato il 20 giugno 2025. La Questura aveva respinto l'istanza ritenendo che la normativa vigente escludesse la convertibilità del permesso per cure mediche. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, della l. n. 50/2023, dell'art. 19 e dell'art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità e irrazionalità della motivazione, sviamento, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Con un secondo motivo ha contestato specificamente l'omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, oltre al difetto di istruttoria e di motivazione. Il Ministero ha eccepito l'inimpugnabilità della comunicazione PEC, sostenendo che avesse natura meramente informativa e non provvedimentale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare del Ministero, ritenendo che la PEC avesse natura provvedimentale e fosse impugnabile. La qualificazione dell'atto non dipende soltanto dal suo tenore letterale, ma anche dall'istanza cui esso risponde e dagli effetti concreti prodotti: la comunicazione aveva arrestato il procedimento e impedito l'adozione del titolo richiesto, realizzando sostanzialmente un diniego. Nel merito, il ricorso è stato accolto. In primo luogo, poiché la conversione richiesta aveva natura discrezionale, la Questura avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990; l'omissione ha determinato un vizio invalidante ai sensi dell'art. 21-octies della stessa legge. In secondo luogo, il diniego era sostanzialmente illegittimo: l'art. 7, comma 1, lett. a), del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, ha abrogato la possibilità di conversione prevista dall'art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), del d.lgs. n. 286/1998, ma il comma 2 dell'art. 7 ha mantenuto transitoriamente la disciplina previgente per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto. Secondo il TAR, tale riferimento riguarda l'istanza originaria con cui è stato ottenuto il titolo da convertire, non l'istanza successiva di conversione. Poiché il ricorrente aveva richiesto il permesso per cure mediche il 12 ottobre 2022, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, la Questura avrebbe dovuto applicare il regime transitorio, esaminare la domanda secondo l'art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), del d.lgs. n. 286/1998 e verificare in concreto la sussistenza dei requisiti per la conversione. Il provvedimento è stato annullato e il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre accessori.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'impugnabilità, un atto amministrativo deve essere qualificato considerando non soltanto il suo contenuto testuale, ma anche l'istanza cui risponde e gli effetti concreti prodotti; una comunicazione formalmente informativa è provvedimentale quando determina l'arresto del procedimento e sostanzialmente rigetta la domanda.
  • Quando la conversione di un titolo di soggiorno presenta natura discrezionale, l'amministrazione deve comunicare preventivamente i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990; l'omissione costituisce un vizio invalidante del diniego.
  • Il regime transitorio che mantiene la disciplina previgente per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla conversione dei titoli di soggiorno si riferisce all'istanza originaria con cui è stato ottenuto il titolo da convertire, e non soltanto alla successiva istanza di conversione.
  • Quando il titolo di soggiorno per cure mediche è stato richiesto prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione della relativa convertibilità, la domanda di conversione deve essere esaminata secondo la disciplina previgente, verificando in concreto la sussistenza dei requisiti richiesti, anziché essere respinta sulla sola base dell'intervenuta abrogazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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