Cassazione Penale, Sentenza n. 49536/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso era fondato principalmente sulla nullità della sentenza per violazione delle norme sulla nomina del difensore d'ufficio dopo la rinuncia del difensore di fiducia. In particolare il difensore di Sivieri aveva rinunciato al mandato; il giudice aveva nominato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, un difensore sostituto (Avv. Giovanni Siviglia) per più udienze invece di procedere alla nomina stabile di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1. Si censurava inoltre l'assenza di prova del delitto presupposto (esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria) come motivo autonomo di impugnazione, e si eccepiva l'erronea valutazione della Corte territoriale circa la comunicazione al reo della dismissione del mandato e l'idoneità dell'avv. Siviglia (sezione speciale "avvocati stabiliti").
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: la rinuncia del difensore di fiducia impone al giudice, a pena di nullità, la nomina di un difensore d'ufficio stabile ai sensi dell'art. 97, comma 1, mentre la nomina ex comma 4 ha natura episodica e va usata solo per impedimenti temporanei. Essendo stato nominato un sostituto ai sensi del comma 4 per piu udienze, mancava la nomina d'ufficio stabile richiesta dalla legge. Per la nullità rilevata la sentenza impugnata e quella di primo grado sono state annullate senza rinvio. I restanti motivi di ricorso sono stati ritenuti assorbiti.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa alla partecipazione al reato (concorso) citata come parte dell'imputazione principale; non è stata oggetto di specifica interpretazione autonoma nella decisione, ma rientra nel quadro del reato contestato.
Norma sostanziale che disciplina il reato di riciclaggio/presunta operatività dei valori; indicata quale reato per il quale Sivieri era stato condannato in primo grado e in appello.
art. 97, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di assicurare all'imputato l'assistenza di un difensore d'ufficio quando non abbia nominato un difensore di fiducia o sia rimasto privo di difensore per rinuncia o impedimento definitivo; la Corte interpreta questa norma come la regola che impone la nomina stabile di un difensore d'ufficio dopo la rinuncia del difensore fiduciario.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di designare un sostituto immediatamente reperibile quando la presenza del difensore sia necessaria e quello designato non sia reperibile; la Corte chiarisce che questa norma ha natura episodica e è destinata soltanto agli impedimenti temporanei, non alla sostituzione stabile successiva a una rinuncia.
Regola i poteri e i limiti del difensore sostituto; citata come riferimento giuridico per la funzione del difensore nominato ex art.97 comma 4, che ha un carattere temporaneo.
art. 28 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di comunicazione e altre disposizioni attuative; inserita nelle censure dell'appello circa gli obblighi del giudice di comunicare il nominativo del difensore d'ufficio all'imputato.
Norma sulla nullità delle formalità processuali; la Corte d'appello aveva rigettato l'eccezione di nullità sull'interpretazione dell'art.178, mentre la Cassazione ha ritenuto fondata la nullità per mancata nomina d'ufficio, con richiamo ai criteri di nullità e di pregiudizio per la difesa.
art. 623, lett. d) cod. proc. pen.
Previsione sulle modalità di annullamento e rinvio (motivi di annullamento); citata dal difensore come possibile rimedio (annullamento con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo), ma la Corte ha annullato senza rinvio.
Massime di principio
- La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia costituisce un impedimento permanente che impone al giudice, a pena di nullità, la nomina stabile di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, se l'imputato non provvede a nominare un altro difensore.
- La nomina ai sensi dell'art. 97, comma 4 ha carattere episodico: è ammessa soltanto per impedimenti temporanei e non può sostituire la nomina d'ufficio stabile quando vi sia stata una rinuncia definitiva del difensore.
- La mancata osservanza dell'obbligo di nominare un difensore d'ufficio dopo la rinuncia del difensore di fiducia determina una nullità rilevante che può portare all'annullamento della sentenza, salvo che sia evidente l'insussistenza di concreto pregiudizio per la difesa.
- Quando una nullità procedurale rilevante è accertata, gli ulteriori motivi di merito possono risultare assorbiti e la Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio se la nullità compromette l'intero giudizio in modo definitivo.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare l'idoneità e l'effettiva comunicazione al difensore d'ufficio del suo incarico e la legittimità della sua nomina (inclusa l'effettiva appartenenza a elenchi utili), poiché profili formali sull'incarico possono compromettere la validità del processo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49411/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49412/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49415/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49419/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49423/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49425/2022 del 29/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →