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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18104/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lanza ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che aveva dichiarato non estinta la pena al termine dell'affidamento in prova (eseguito dal 5 aprile 2021 al 24 marzo 2025). I motivi di ricorso contestavano: (1) l'errata applicazione dell'art. 47 Ord. pen. perché il Tribunale avrebbe trattato la questione come una revoca 'ora per allora' richiamando la prima violazione del 5 aprile 2021 nonostante la misura fosse già conclusa; (2) la carenza di motivazione nella determinazione della residua pena da espiare e la mancata acquisizione della relazione dell'UEPE richiesta, nonché l'adozione semplicistica delle argomentazioni del provvedimento reclamato senza autonoma valutazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha chiarito la differenza tra la revoca in corso di prova (art. 47 Ord. pen.) e la valutazione dell'esito negativo della prova al termine del periodo: la revoca valuta singoli episodi gravi nel corso della prova, mentre la valutazione finale richiede un giudizio globale sull'intero periodo. Il Tribunale di sorveglianza si era invece comportato come se decidesse sulla revoca, ha fatto partire la pena dalla prima violazione e ha omesso una valutazione complessiva e personalizzata del periodo quadriennale, non spiegando perché non valorizzare almeno parte del periodo di affidamento. Per tali carenze motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il processo al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo giudizio sulla determinazione della residua pena, con istruzioni di motivare adeguatamente la valutazione globale e la personalizzazione dell'effetto estintivo o parziale.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    Distinzione tra la revoca dell'affidamento durante la prova (che valuta gravità di singoli episodi) e la valutazione dell'esito della prova al suo termine (giudizio globale sul periodo e determinazione della residua pena); la revoca determina la cessazione della prova, mentre la valutazione finale deve considerare la durata delle limitazioni già patite e il comportamento complessivo.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))

    Norme sulla censura in ricorso per cassazione: usate per inquadrare i motivi di inosservanza di legge e vizio di motivazione dedotti dal ricorrente.

  • artt. 678, comma 1-bis; 666; 667 cod. proc. pen.

    Regole sull'opposizione avverso provvedimenti de plano: l'opposizione è rimedio devolutivo volto al contraddittorio; il giudice dell'opposizione può motivare per relationem solo se il provvedimento opposto è adeguatamente motivato rispetto alle questioni sollevate.

  • Corte costituzionale, sent. 29/10/1987 n. 343

    Richiamata per il principio che la determinazione della residua pena deve tener conto delle limitazioni già patite e del comportamento del condannato.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U. n. 10530/2002, Sez. 1 n. 30525/2010, ecc.)

    Precedenti che distinguono la valutazione della revoca dalla valutazione dell'esito della prova e richiedono una valutazione globale e motivata del periodo di affidamento per determinare l'eventuale estinzione o la misura della pena residua.

Massime di principio

  • Va distinto nettamente tra revoca dell'affidamento (azione durante la prova per singoli episodi gravi) e valutazione dell'esito della prova (giudizio globale al termine del periodo).
  • Quando si valuta l'esito della prova conclusa il giudice deve esaminare l'intero periodo di affidamento e personalizzare l'effetto estintivo: può riconoscere integralmente, parzialmente o non riconoscere il tempo servito in relazione al comportamento complessivo.
  • Non è ammesso un approccio 'ora per allora' che azzeri ex tunc il periodo di affidamento senza motivazione: ciò richiede una motivazione esaustiva e proporzionata, pena la censura per carenza motivazionale.
  • Il giudice dell'opposizione può limitarsi a motivare per relationem solo se il provvedimento impugnato era già adeguatamente motivato sulle deduzioni dell'opponente; altrimenti deve rendere autonoma e completa motivazione.
  • In casi simili la difesa deve sollecitare acquisizione di elementi istruttori (es. relazione UEPE) e contestare l'automatismo nella determinazione della pena residua, chiedendo una valutazione proporzionale del periodo di prova.
  • Il Tribunale ha ampia discrezionalità nel bilanciare sanzione e funzione rieducativa, ma tale discrezionalità va esercitata con un apparato argomentativo logico, esaustivo e verificabile in sede di legittimità.

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