Cassazione Civile, Ordinanza n. 25996/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, addetto per anni a mansioni esposte ad amianto presso una società industriale, volta a ottenere la rivalutazione contributiva del periodo di esposizione con applicazione del coefficiente più favorevole previsto dalla disciplina previgente. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile il coefficiente di 1,5 di cui all'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: secondo l'ente, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il regime meno favorevole introdotto dall'art. 47 del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, che riconosce il coefficiente di 1,25 solo ai fini della misura della pensione. L'INPS ha inoltre contestato il presupposto decisivo posto a base della sentenza impugnata, cioè che il lavoratore fosse già pensionato alla data del 2 ottobre 2003; al contrario, dagli atti risultava che il pensionamento era avvenuto solo nel maggio 2006. Il ricorrente ha quindi sostenuto che mancavano le condizioni per salvaguardare il regime più favorevole, poiché la domanda amministrativa e il giudizio erano stati introdotti dopo il 2 ottobre 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che il più favorevole coefficiente di rivalutazione di cui all'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 sia applicabile solo se, alla data del 2 ottobre 2003, il lavoratore avesse già maturato il diritto al trattamento pensionistico oppure ricorressero le altre situazioni di salvaguardia previste dalla disciplina intertemporale. Poiché nel caso concreto le domande all'INAIL e all'INPS erano state presentate dopo tale data, il giudizio era stato introdotto successivamente e il lavoratore era andato in pensione solo nel maggio 2006, la Corte ha escluso la spettanza del coefficiente più favorevole. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando l'originaria domanda del lavoratore. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di merito e condannato il resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8
Costituisce il regime più favorevole di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, utilizzabile sia per il diritto a pensione sia per la misura della pensione, ma solo nei limiti della disciplina intertemporale richiamata.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 6-bis
Introduce il regime meno favorevole, con coefficiente di 1,25 utile ai soli fini della misura della pensione, salvo le ipotesi di salvaguardia espressamente previste.
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132
In favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'Inail
La norma salva il previgente regime più favorevole non solo per chi avesse già maturato il diritto pensionistico al 2 ottobre 2003, ma anche per chi avesse presentato entro tale data domanda di riconoscimento all'INAIL o avesse intrapreso cause entro la stessa data, valorizzando la richiesta/certificazione amministrativa come presupposto di salvaguardia.
L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8
Richiamato come disciplina previgente più favorevole, la cui applicazione richiede la verifica della maturazione del diritto al trattamento pensionistico alla data rilevante o delle altre condizioni di salvaguardia.
Massime di principio
- Nel regime dei benefici contributivi per esposizione ad amianto, la disciplina applicabile dipende dalla data di maturazione del diritto pensionistico e dalle condizioni di salvaguardia previste dalle norme intertemporali successive.
- La presentazione della domanda di certificazione all'INAIL prima del 2 ottobre 2003 consente di mantenere il regime più favorevole previsto dalla normativa previgente, comprensivo del coefficiente di 1,5 e dell'utilizzabilità del beneficio anche per il diritto a pensione.
- Se la domanda di certificazione all'INAIL è successiva al 2 ottobre 2003 e non ricorrono altre ipotesi di salvaguardia, si applica il regime introdotto dal D.L. n. 269/2003, più restrittivo quanto a misura e finalità del beneficio.
- Quando la situazione di fatto è già completamente accertata e non occorrono ulteriori verifiche, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
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