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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33237/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, emessi per maggiori IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale. Gli atti traevano origine dal controllo della Guardia di finanza sulla società in nome collettivo di cui la ricorrente era socia al 50%, con rettifica del reddito di partecipazione dichiarato. I ricorsi erano stati respinti in primo grado e l’appello era stato rigettato dalla commissione tributaria regionale. In cassazione la contribuente aveva proposto sette motivi, ma successivamente ha comunicato che l’Agenzia aveva annullato parzialmente gli avvisi limitatamente alle annualità 2006 e 2007, dichiarando quindi di rinunciare al ricorso, con accordo sulle spese. La rinuncia risulta comunicata via PEC all’Agenzia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e della sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando cessata la materia del contendere e l’inammissibilità del ricorso originariamente proposto. Ha inoltre escluso la debenza delle spese di lite, dato che l’Agenzia si era costituita tardivamente solo per partecipare all’udienza. Ha infine dato atto dell’insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale misura non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa

    La costituzione dell’Agenzia è stata considerata tardiva e tale da escludere una statuizione sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. 20 dicembre 2012, n. 228

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    La disposizione ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    c.d. "doppio contributo unificato"

    La Corte richiama il principio di stretta interpretazione della misura, con esclusione in caso di rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenga prima della decisione e determini la sopravvenuta carenza di interesse, comporta la cessazione della materia del contendere e rende il ricorso inammissibile.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione non si estende, per interpretazione analogica, al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
  • In presenza di rinuncia al ricorso e di costituzione tardiva della parte intimata, può non essere adottata alcuna pronuncia sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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