Cassazione Penale, Sentenza n. 31564/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo del detenuto relativo alla presunta violazione dell'art. 3 CEDU per condizioni di detenzione ritenute inumane/degradanti nel carcere di Napoli Secondigliano: spazio individuale in cella pari a 3,53 m2, assenza di bidet e di aerazione nel bagno, presenza di un lavapiedi usato anche per lavaggio stoviglie, mancanza di acqua calda, limitazioni alla doccia giornaliera e carenza di attività di recupero; i difensori invocavano violazione dell'art. 35-ter Ord. pen. e vizio di motivazione, richiamando le Sezioni Unite n. 6551/2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente applicato l'indirizzo delle Sezioni Unite n. 6551/2020: nello spazio individuale compreso tra 3 e 4 m2 la valutazione è globale e deve tener conto dei fattori compensativi (breve durata della detenzione, condizioni dignitose, sufficiente libertà di movimento e svolgimento di adeguate attività) insieme ai fattori negativi; nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto dimostrati i fattori compensativi (possibilità di docce, ampia finestra per ricambio d'aria, ore di permanenza fuori cella) e ha motivato la decisione sulla base della relazione dell'istituto. Le doglianze del ricorrente sono state valutate come reiterazione del reclamo e non idonee a dimostrare assenza o apperenza della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 35-ter Ord. pen. (L. 26 luglio 1975, n. 354)
Disciplina il rimedio risarcitorio per violazioni ai sensi dell'art. 3 CEDU; utilizzata come norma base per valutare l'eventuale trattamento inumano/degradante e per individuare i fattori compensativi che possono superare la presunzione di violazione connessa allo spazio individuale in cella.
art. 35-bis Ord. pen. (reclamo giurisdizionale)
Richiamato per delimitare l'ambito di impugnazione giurisdizionale e per richiamare la disciplina applicabile ai reclami in materia di rimedi risarcitori.
art. 3 CEDU
Norma sostanziale contro trattamenti inumani o degradanti; la Corte applica la presunzione di violazione quando lo spazio individuale è inferiore a 3 m2 e richiede valutazione complessiva (con fattori compensativi) quando lo spazio è tra 3 e 4 m2.
Sentenza Sezioni Unite n. 6551 del 24/09/2020 (dep. 2021)
Principale orientamento interpretativo richiamato: stabilisce che per spazi individuali inferiori a 3 m2 vige presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, mentre per spazi compresi tra 3 e 4 m2 la valutazione è unitaria e tiene conto di fattori compensativi e negativi.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui come conseguenza automatica della declaratoria di inammissibilità.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio per valutare l'eventuale esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e, quindi, dell'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Se lo spazio individuale in cella è inferiore a 3 m2, sussiste una presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU; l'ordinanza deve valutare tale presunzione.
- Se lo spazio individuale è tra 3 e 4 m2, la valutazione è globale: vanno pesati congiuntamente fattori compensativi (breve durata della detenzione, condizioni dignitose, sufficiente libertà di movimento e svolgimento di attività) e fattori negativi specifici.
- Le affermazioni sullo stato degli istituti (es. mancanza di bidet, areazione, acqua calda) devono essere provate e valutate dal giudice di merito; l'organo cassazionale controlla la legittimità e la motivazione, non rifà la valutazione dei fatti.
- Documenti o ordinanze relativi ad altri detenuti o a periodi diversi non sono automaticamente estensibili al caso concreto: serve prova specifica riferita al singolo detenuto e al periodo rilevante.
- Avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori la cassazione è ammessa solo per violazione di legge; ciò impone un elevato filtro di ammissibilità e comporta il rischio di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile.
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