Cassazione Penale, Sentenza n. 27164/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la riquantificazione della pena operata in appello: dopo l'assoluzione per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) del reato di cessione di stupefacenti (capo A), la Corte di appello ha aumentato la pena per il reato restante di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) da quattro mesi (pronunciati in primo grado) a sei mesi, risultando in una violazione del divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sola parte della sentenza relativa alla determinazione della pena, rideterminando la pena per il reato di resistenza a quattro mesi di reclusione (quanto già deciso dal Tribunale in primo grado). L'assoluzione per particolare tenuità del reato di cessione di stupefacenti e la condanna per resistenza restano altrimenti confermate; la Corte ha motivato che l'aumento a sei mesi in appello ha violato il divieto di reformatio in peius e che la pena illegale poteva essere eliminata mediante un'operazione di calcolo senza necessità di rinvio.
Norme richiamate
La norma sulla particolare tenuità del fatto è stata utilizzata dalla Corte d'appello per assolvere l'imputato dal reato di cessione di stupefacenti; la qualificazione come fatto di particolare tenuità ha comportato l'assoluzione dal capo A.
Norma che disciplina il reato di resistenza a pubblico ufficiale, cui è stata ascritta la condanna confermata, con la questione relativa alla determinazione della pena.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ha ritenuto che la riqulificazione/rierogazione della pena in appello non possa peggiorare la posizione dell'imputato rispetto alla sentenza di primo grado, salvo ipotesi tassative (es. appello del P.M. o altre condizioni previste).
art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e successive proroghe)
Richiamate le norme che disciplinano lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio con modalità derogatorie (misure emergenziali e proroghe), indicate solo per la modalità processuale in cui si è svolta l'udienza.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello, in presenza di impugnazione solo dell'imputato, di infliggere una pena più grave di quella pronunciata in primo grado; ogni aumento ingiustificato può essere annullato dalla Cassazione.
- Se l'appello determina l'assoluzione per un capo (anche per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis), il giudice d'appello, nel ricalcolare la pena per i reati rimanenti, non può peggiorare la posizione complessiva dell'imputato rispetto alla sentenza di primo grado.
- Quando la pena risultante dall'impugnata è 'illegale' nella misura e la correzione è meramente matematica, la Suprema Corte può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena, senza demandare di nuovo al giudice di merito.
- La qualificazione del fatto come di particolare tenuità (art. 131-bis) può condurre all'assoluzione, ma impone al giudice di valutare con attenzione l'effetto sulla determinazione della pena per gli altri capi per rispettare il divieto di peggioramento.
- In caso di dubbio sulla riformulazione della pena in appello, il difensore deve tempestivamente dedurre la violazione del divieto di reformatio in peius; la prospettazione deve essere specifica quanto all'incremento della pena rispetto al primo grado.
- Se il pubblico ministero richiede l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena e la situazione è di immediata correzione matematica, la Corte di Cassazione può accogliere tale richiesta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26948/2022 del 13/07/2022
- Sentenza penale · 13 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26951/2022 del 13/07/2022
- Sentenza penale · 13 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26952/2022 del 13/07/2022
- Sentenza penale · 13 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26953/2022 del 13/07/2022
- Sentenza penale · 13 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26955/2022 del 13/07/2022
- Sentenza penale · 13 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26957/2022 del 13/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →