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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07703/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di legittimità promosso da più docenti precarie avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1418/2018, in una lite qualificata nel testo come relativa a "lavoro precario scuola". Nel corso del procedimento per cassazione, il difensore delle ricorrenti ha depositato per ciascuna di esse dichiarazioni sottoscritte di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con notifica al Ministero resistente. La Corte prende atto della rinuncia e verifica la conseguente estinzione del processo. Non emergono dal testo i motivi sostanziali originari dell'impugnazione, oltre al contesto di lavoro precario nel settore scolastico e alla pendenza dell'appello deciso dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso sopravvenuta carenza di interesse. Precisa che, pur mancando l'accettazione della rinuncia ai fini dell'art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il resistente non ha svolto difese. Aggiunge che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, poiché l'estinzione non rientra tra le ipotesi contemplate dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    mancanza di accettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c.

    La Corte rileva che, pur in assenza di accettazione della rinuncia da parte del resistente, ciò non impedisce di dichiarare l'estinzione del processo nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ... posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, perché tale esito non è incluso tra quelli previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse comporta l'estinzione del processo di cassazione.
  • In mancanza di difese svolte dalla parte resistente, non è necessario provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera nelle ipotesi di estinzione del processo per rinuncia, se la fattispecie non è espressamente contemplata dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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