Cassazione Civile, Ordinanza n. 22140/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Due ex dipendenti avevano ottenuto in primo grado la condanna dell'INPS al pagamento di somme a titolo di intervento del Fondo di Garanzia per il T.f.r., in relazione a crediti di lavoro maturati alle dipendenze di un datore poi dichiarato insolvente e ammessi al passivo della procedura. La Corte d'appello, dopo aver rilevato che la prestazione era stata ormai erogata in esecuzione della sentenza di primo grado, ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese dei due gradi, richiamando una supposta incertezza interpretativa nella materia alla luce della giurisprudenza di legittimità. Con unico motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la compensazione fosse ingiustificata perché non vi sarebbe stata alcuna obiettiva incertezza interpretativa, essendo i precedenti di legittimità già univoci; chiedevano quindi la corretta applicazione del principio di soccombenza anche in presenza di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere, il giudice di merito deve comunque provvedere sulle spese dell'intero processo, potendo motivatamente disporne la compensazione totale o parziale in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi. La valutazione di tali giusti motivi, così come l'apprezzamento dell'opportunità della compensazione, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non per violazione di legge. Poiché la Corte territoriale aveva esplicitato le ragioni della compensazione, il provvedimento è stato ritenuto immune da censure. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro del principio di soccombenza nella regolazione delle spese
richiamato come base della compensazione delle spese per soccombenza reciproca o altri giusti motivi
art. 111 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno della censura sulle spese, ma non ritenuto violato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il sindacato di legittimità sulle spese è limitato alla violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla regolazione delle spese è ammissibile solo nei limiti della violazione di legge; resta insindacabile la valutazione discrezionale del giudice di merito sull'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese.
- Quando il processo si estingue o cessa per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque provvedere sulle spese dell'intero giudizio, potendo motivatamente compensarle totalemente o parzialmente in presenza di giusti motivi.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della deroga al criterio ordinario della soccombenza; in tal caso non è configurabile un vizio denunciabile in cassazione solo perché la parte ritenga non sussistente l'incertezza interpretativa valorizzata dal giudice di merito.
- Il raddoppio del contributo unificato consegue, ove ne ricorrano i presupposti processuali, al rigetto del ricorso per cassazione.
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