Cassazione Penale, Sentenza n. 46925/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bologna del 21/02/2022 che confermava la condanna per detenzione di sostanza stupefacente (art. 73, comma 4; art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990). Unico motivo: nullità dell'intero giudizio d'appello per omessa notifica al difensore (avviso di fissazione dell'udienza) e, comunque, nullità per mancata comunicazione telematica al difensore delle conclusioni rese dal Procuratore generale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che l'avviso di fissazione dell'udienza non era stato notificato, ma il difensore aveva comunque avuto tempestiva conoscenza (ha trasmesso istanza di rinvio il 14/02/2022 per udienza del 21/02/2022), per cui l'omissione è stata sanata ai sensi dell'art. 183, lett. b), cod. proc. pen. Quanto alla mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale omissione costituisce nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) nel giudizio cartolare emergenziale, ma l'eccezione deve essere proposta prima o immediatamente dopo l'atto; sollevata solo in cassazione è tardiva se il difensore ha potuto o ha prodotto conclusioni scritte in appello. Perciò il vizio non è rilevabile a favore del ricorrente e il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 ( testo unico stupefacenti )
art. 73, comma 4; art. 80, comma 2
Norme sostanziali richiamate per la qualificazione del delitto (detenzione di sostanza stupefacente, circostanze sulla quantità e sulle pene accessorie).
Decreto-legge n. 137 del 2020 (art. 23-bis) e successive disposizioni di conversione/modifica
art. 23-bis, comma 2 d.l. n.137/2020 richiamato dall'art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n. 228
Disciplina emergenziale che ha introdotto la trattazione scritta/cartolare in appello e termini per la presentazione delle conclusioni; rilevante per valutare i termini e l'obbligo di comunicazione telematica.
art. 183, lett. b); art. 178, comma 1, lett. c); art. 616
Art. 183 lett. b): l'omissione di un atto processuale è sanata se il fine perseguito è comunque raggiunto. Art. 178(1)(c): la mancata comunicazione inerente all'assistenza dell'imputato integra nullità generale a regime intermedio. Art. 616: disposizione sulla condanna alle spese processuali in caso di reiezione del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa notifica di un avviso di fissazione dell'udienza è sanata se il difensore ha comunque avuto conoscenza tempestiva della data e ha potuto esercitare i suoi diritti (art. 183, lett. b c.p.p.).
- Nel giudizio cartolare/di trattazione scritta emergenziale la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero rileva come nullità generale a regime intermedio (art. 178(1)(c)), ma tale vizio deve essere eccepito tempestivamente (prima o immediatamente dopo l'atto); se l'eccezione è proposta solo in cassazione è tardiva quando il difensore ha potuto presentare conclusioni scritte in appello.
- La richiesta di rinvio per impedimento del difensore per motivi di salute non è assoluta quando il processo è scritto e non richiede la presenza fisica: l'impedimento che incide solo sulla presenza personale non è sufficiente a giustificare rinvio se il procedimento può compiersi senza udienza con partecipazione delle parti.
- Le eccezioni procedurali che attengono all'assistenza dell'imputato devono essere sollevate tempestivamente per essere efficaci; la mancata tempestiva contestazione può comportare la perdita della tutela in sede di legittimità.
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