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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20613/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva disposto che il provvedimento di cumulo del 25/02/2020 comprendesse i titoli esecutivi indicati nei punti 1,2,3,4,5,6,7 e 10 del certificato del casellario giudiziario. Il Procuratore generale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 80 cod. pen. e 663 cod. proc. pen., sostenendo che i titoli contestati non riguardavano frazioni sanzionatorie eseguite dopo la commissione dei reati le cui pene erano in corso di esecuzione (reati commessi tra il 2002 e il 2005 e tra febbraio e giugno 2005), per cui il cumulo disposto dalla Corte territoriale risultava illegittimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che i titoli esecutivi indicati nei punti 1,2,3,4,5,6,7 e 10 non erano stati eseguiti dopo la commissione dei reati per i quali doveva essere determinata la pena in corso di esecuzione, e che la Corte di appello non aveva correttamente applicato l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. per il computo delle pene e delle eventuali detrazioni. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Messina per un nuovo giudizio conformemente ai principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    «soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»

    Ai fini del computo della custodia cautelare e delle pene espiate "sine titulo" per determinare la pena da eseguire, vanno considerati soltanto i periodi di detenzione o le pene effettivamente scontate dopo la commissione del reato per il quale si deve eseguire la pena; pertanto non possono essere computate le frazioni di pena espiate anteriormente alla commissione del nuovo reato.

  • art. 163 cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto per spiegare che alcune sentenze (punti 1 e 2) erano soggette a sospensione condizionale della pena e quindi non erano state effettivamente eseguite; ciò rileva per stabilire se un titolo possa essere considerato come pena espiata dopo la commissione del reato.

  • art. 80 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente come parametro di legge nella censura sull'operazione di cumulo/continuazione; in concreto la Corte di cassazione ha ritenuto che l'errore decisivo fosse l'errata applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., e non un diverso orientamento riferibile esclusivamente all'art. 80 cod. pen.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura come norma connessa all'incidente di esecuzione e alle modalità di impugnazione del provvedimento esecutivo; la Corte ha valutato la legittimità del provvedimento di cumulo anche alla luce delle regole procedurali previste per la materia esecutiva.

Massime di principio

  • Per il cumulo delle pene e per il computo delle detrazioni rileva la data di commissione dei reati: vanno computati ai fini del cumulo solo i periodi di detenzione o le pene effettivamente espiate dopo la commissione del reato per il quale si determina la pena.
  • La condanna sottoposta a sospensione condizionale (art. 163 c.p.p.) non costituisce pena eseguita e quindi non può essere computata come pena "espiata" successiva alla commissione di un altro reato.
  • La posizione del condannato non può dipendere da eventi casuali quali le date di irrevocabilità o di esecuzione delle sentenze: il confronto tra titoli deve basarsi sulla effettiva esecuzione rispetto alla data di commissione dei reati.
  • In sede esecutiva, il giudice deve valutare separatamente le singole violazioni che compongono un reato continuato e determinare i presupposti del concorso di pene con riguardo alle date di commissione e ai periodi di carcerazione effettivamente subiti dopo tali date.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di applicare correttamente l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (o valuta impropriamente quali frazioni di pena siano computabili), la decisione è suscettibile di annullamento in Cassazione con rinvio per nuovo giudizio.

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