Cassazione Penale, Sentenza n. 20613/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva disposto che il provvedimento di cumulo del 25/02/2020 comprendesse i titoli esecutivi indicati nei punti 1,2,3,4,5,6,7 e 10 del certificato del casellario giudiziario. Il Procuratore generale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 80 cod. pen. e 663 cod. proc. pen., sostenendo che i titoli contestati non riguardavano frazioni sanzionatorie eseguite dopo la commissione dei reati le cui pene erano in corso di esecuzione (reati commessi tra il 2002 e il 2005 e tra febbraio e giugno 2005), per cui il cumulo disposto dalla Corte territoriale risultava illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che i titoli esecutivi indicati nei punti 1,2,3,4,5,6,7 e 10 non erano stati eseguiti dopo la commissione dei reati per i quali doveva essere determinata la pena in corso di esecuzione, e che la Corte di appello non aveva correttamente applicato l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. per il computo delle pene e delle eventuali detrazioni. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Messina per un nuovo giudizio conformemente ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
«soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»
Ai fini del computo della custodia cautelare e delle pene espiate "sine titulo" per determinare la pena da eseguire, vanno considerati soltanto i periodi di detenzione o le pene effettivamente scontate dopo la commissione del reato per il quale si deve eseguire la pena; pertanto non possono essere computate le frazioni di pena espiate anteriormente alla commissione del nuovo reato.
Richiamata nel contesto per spiegare che alcune sentenze (punti 1 e 2) erano soggette a sospensione condizionale della pena e quindi non erano state effettivamente eseguite; ciò rileva per stabilire se un titolo possa essere considerato come pena espiata dopo la commissione del reato.
Invocato dal ricorrente come parametro di legge nella censura sull'operazione di cumulo/continuazione; in concreto la Corte di cassazione ha ritenuto che l'errore decisivo fosse l'errata applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., e non un diverso orientamento riferibile esclusivamente all'art. 80 cod. pen.
Richiamato nella censura come norma connessa all'incidente di esecuzione e alle modalità di impugnazione del provvedimento esecutivo; la Corte ha valutato la legittimità del provvedimento di cumulo anche alla luce delle regole procedurali previste per la materia esecutiva.
Massime di principio
- Per il cumulo delle pene e per il computo delle detrazioni rileva la data di commissione dei reati: vanno computati ai fini del cumulo solo i periodi di detenzione o le pene effettivamente espiate dopo la commissione del reato per il quale si determina la pena.
- La condanna sottoposta a sospensione condizionale (art. 163 c.p.p.) non costituisce pena eseguita e quindi non può essere computata come pena "espiata" successiva alla commissione di un altro reato.
- La posizione del condannato non può dipendere da eventi casuali quali le date di irrevocabilità o di esecuzione delle sentenze: il confronto tra titoli deve basarsi sulla effettiva esecuzione rispetto alla data di commissione dei reati.
- In sede esecutiva, il giudice deve valutare separatamente le singole violazioni che compongono un reato continuato e determinare i presupposti del concorso di pene con riguardo alle date di commissione e ai periodi di carcerazione effettivamente subiti dopo tali date.
- Se il giudice dell'esecuzione omette di applicare correttamente l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (o valuta impropriamente quali frazioni di pena siano computabili), la decisione è suscettibile di annullamento in Cassazione con rinvio per nuovo giudizio.
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