Cassazione Penale, Sentenza n. 07687/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli per: (i) errata qualificazione del fatto A) come tentato riciclaggio (art. 648-bis) anziché ricettazione (art. 648), con vizio di motivazione circa la presenza del tentativo e l'atomizzazione dei pezzi dell'auto; (ii) nel caso di Casillo, censura della descrizione fattuale come meramente preparatoria e dunque non integrativa di tentativo; (iii) contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante ammissione di responsabilità; (iv) censura sull'applicazione della recidiva basata su dati del certificato penale senza esame dei parametri individualizzanti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché reiterativi delle censure già esaminate e correttamente motivate dalla Corte d'appello. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente illustrato le ragioni in fatto e in diritto per configurare il tentato riciclaggio: gli imputati sono stati sorpresi mentre smontavano componenti della Smart ForTwo e trasferivano parti su un furgone nella loro disponibilità, elementi indicativi di operazioni atte a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa. Le doglianze sulle valutazioni probatorie sono state considerate inammissibili in Cassazione per carattere reiterativo e per i limiti dell'art. 606 cod. proc. pen.; le censure relative alle attenuanti e alla recidiva sono state giudicate infondate perché motivate dalla Corte territoriale con riferimento alla personalità e precedenti dell'imputato. Conseguentemente sono confermate le statuizioni della Corte d'appello: per Casillo pena di 2 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione ed € 3.200 di multa; per Caldarelli assoluzione dal capo B e pena per il capo A di 2 anni, 11 mesi e 16 giorni di reclusione ed € 4.400 di multa. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di € 3.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
La fattispecie di riciclaggio può essere punita anche nella forma del tentativo; non è costruita come delitto a consumazione anticipata
Norma sulla ricettazione: evocata come possibile requalificazione, ma la corte ha ritenuto che i fatti configurassero tentativo di riciclaggio e non semplice ricettazione
Disciplina il tentativo; applicato insieme all'art. 648-bis per configurare il tentato riciclaggio
Concorso di persone nel reato: richiamato nella ricostruzione della responsabilità degli imputati
Riferito in relazione ai limiti del ricorso per cassazione: non può essere usato per aggirare le limitazioni imposte dall'art. 606 sulla valutazione della motivazione
Richiamato nel contesto dei limiti delle doglianze relative alla motivazione in sede di legittimità
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma sul rito abbreviato richiamata nel ragionamento sull'ammissibilità delle doglianze e sulla valutazione degli atti
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita le censure in cassazione riguardanti la motivazione: impedisce di trasformare un motivo di merito in un motivo di diritto mediante l'art.192
Riguarda le circostanze attenuanti: la loro esclusione deve essere motivata e può essere giustificata dalla personalità e dalla condotta processuale dell'imputato
Disciplina il concorso di circostanze e la determinazione della pena; richiamata nel contesto delle circostanze attenuanti e della loro valutazione
Regola la recidiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva per motivi di personalità e precedenti, con onere di motivazione sui parametri individualizzanti
Massime di principio
- Il delitto di riciclaggio previsto dall'art. 648-bis può essere perseguito anche nella forma del tentativo: condotte di disassemblaggio e trasferimento di componenti finalizzate a nascondere la provenienza del bene possono integrare il tentativo
- La ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove sono materia di merito e la Corte di Cassazione è inammissibile a riesaminare tali valutazioni quando i motivi siano mera reiterazione di censure già esaminate in appello o non confrontino criticamente la motivazione della corte territoriale
- Per ottenere la riqualificazione da tentato riciclaggio a ricettazione è necessario dimostrare che la condotta sia riconducibile alla mera detenzione/ricettazione e non a operazioni dirette a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa; la semplice preparazione non sempre esclude il tentativo se emergono atti concreti in tal senso
- Le doglianze sulla motivazione devono rispettare i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.; non è ammesso eludere tali limiti richiamando norme processuali diverse per ottenere un riesame del merito
- L'esclusione delle circostanze attenuanti e l'applicazione della recidiva devono essere motivate sulla base della personalità, dei precedenti e della condotta successiva dell'imputato; la mera indicazione del precedente sul certificato penale richiede l'esame dei parametri individualizzanti per non risultare arbitraria
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07627/2026 del 26/02/2026
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07628/2026 del 26/02/2026
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07629/2026 del 26/02/2026
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07631/2026 del 26/02/2026
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07633/2026 del 26/02/2026
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07634/2026 del 26/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →