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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07687/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli per: (i) errata qualificazione del fatto A) come tentato riciclaggio (art. 648-bis) anziché ricettazione (art. 648), con vizio di motivazione circa la presenza del tentativo e l'atomizzazione dei pezzi dell'auto; (ii) nel caso di Casillo, censura della descrizione fattuale come meramente preparatoria e dunque non integrativa di tentativo; (iii) contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante ammissione di responsabilità; (iv) censura sull'applicazione della recidiva basata su dati del certificato penale senza esame dei parametri individualizzanti

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché reiterativi delle censure già esaminate e correttamente motivate dalla Corte d'appello. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente illustrato le ragioni in fatto e in diritto per configurare il tentato riciclaggio: gli imputati sono stati sorpresi mentre smontavano componenti della Smart ForTwo e trasferivano parti su un furgone nella loro disponibilità, elementi indicativi di operazioni atte a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa. Le doglianze sulle valutazioni probatorie sono state considerate inammissibili in Cassazione per carattere reiterativo e per i limiti dell'art. 606 cod. proc. pen.; le censure relative alle attenuanti e alla recidiva sono state giudicate infondate perché motivate dalla Corte territoriale con riferimento alla personalità e precedenti dell'imputato. Conseguentemente sono confermate le statuizioni della Corte d'appello: per Casillo pena di 2 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione ed € 3.200 di multa; per Caldarelli assoluzione dal capo B e pena per il capo A di 2 anni, 11 mesi e 16 giorni di reclusione ed € 4.400 di multa. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di € 3.000 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    La fattispecie di riciclaggio può essere punita anche nella forma del tentativo; non è costruita come delitto a consumazione anticipata

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: evocata come possibile requalificazione, ma la corte ha ritenuto che i fatti configurassero tentativo di riciclaggio e non semplice ricettazione

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo; applicato insieme all'art. 648-bis per configurare il tentato riciclaggio

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: richiamato nella ricostruzione della responsabilità degli imputati

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferito in relazione ai limiti del ricorso per cassazione: non può essere usato per aggirare le limitazioni imposte dall'art. 606 sulla valutazione della motivazione

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dei limiti delle doglianze relative alla motivazione in sede di legittimità

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sul rito abbreviato richiamata nel ragionamento sull'ammissibilità delle doglianze e sulla valutazione degli atti

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita le censure in cassazione riguardanti la motivazione: impedisce di trasformare un motivo di merito in un motivo di diritto mediante l'art.192

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti: la loro esclusione deve essere motivata e può essere giustificata dalla personalità e dalla condotta processuale dell'imputato

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina il concorso di circostanze e la determinazione della pena; richiamata nel contesto delle circostanze attenuanti e della loro valutazione

  • art. 99 cod. pen.

    Regola la recidiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva per motivi di personalità e precedenti, con onere di motivazione sui parametri individualizzanti

Massime di principio

  • Il delitto di riciclaggio previsto dall'art. 648-bis può essere perseguito anche nella forma del tentativo: condotte di disassemblaggio e trasferimento di componenti finalizzate a nascondere la provenienza del bene possono integrare il tentativo
  • La ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove sono materia di merito e la Corte di Cassazione è inammissibile a riesaminare tali valutazioni quando i motivi siano mera reiterazione di censure già esaminate in appello o non confrontino criticamente la motivazione della corte territoriale
  • Per ottenere la riqualificazione da tentato riciclaggio a ricettazione è necessario dimostrare che la condotta sia riconducibile alla mera detenzione/ricettazione e non a operazioni dirette a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa; la semplice preparazione non sempre esclude il tentativo se emergono atti concreti in tal senso
  • Le doglianze sulla motivazione devono rispettare i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.; non è ammesso eludere tali limiti richiamando norme processuali diverse per ottenere un riesame del merito
  • L'esclusione delle circostanze attenuanti e l'applicazione della recidiva devono essere motivate sulla base della personalità, dei precedenti e della condotta successiva dell'imputato; la mera indicazione del precedente sul certificato penale richiede l'esame dei parametri individualizzanti per non risultare arbitraria

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