Cassazione Civile, Ordinanza n. 28319/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario sulla rideterminazione del reddito professionale derivante da incarichi di progettazione. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente la domanda del contribuente; in appello la CTR aveva riformato la decisione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della notificazione dell’atto di appello, perché eseguita presso la parte personalmente e presso un professionista non domiciliatario, anziché presso l’avvocato presso cui era stato rituale il domicilio eletto. Sostiene che tale irregolarità abbia inciso sul diritto di difesa, impedendo la partecipazione all’udienza. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura: nel processo tributario la notificazione dell’appello effettuata alla parte personalmente e non al procuratore nel domicilio dichiarato o eletto integra una nullità, non un’inesistenza. Poiché dagli atti risultava l’elezione di domicilio presso un avvocato diverso da quello cui l’appello era stato notificato, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché disponga la rinnovazione della notifica dell’atto d’appello presso il difensore e domiciliatario costituito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La censura è stata prospettata come nullità processuale per violazione delle regole sulla notificazione e sul contraddittorio.
Richiamato in combinato disposto per la disciplina delle notificazioni nel processo tributario e del domicilio eletto.
Richiamato in combinato disposto con le norme del codice di procedura civile sulle notificazioni dell’impugnazione.
Richiamato a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.
Richiamato per la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito.
La nullità della notifica dell’appello deve essere sanata mediante rinnovazione disposta d’ufficio, salvo sanatoria per costituzione dell’intimato.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
La nullità della notificazione si considera sanata ex tunc se la parte intimata si costituisce in giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione dell’atto di appello eseguita alla parte personalmente anziché al procuratore nel domicilio dichiarato o eletto non è inesistente ma nulla.
- La nullità della notificazione dell’impugnazione deve essere rilevata d’ufficio e comporta, in linea generale, la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
- Se la parte destinataria dell’atto non si costituisce, la nullità della notificazione non può ritenersi automaticamente sanata; ove invece vi sia costituzione, la nullità è sanata ex tunc ex art. 156, secondo comma, c.p.c.
- L’omessa notificazione al difensore domiciliatario, quando il domicilio sia stato rituale e risultante dagli atti, incide sul contraddittorio e può determinare la cassazione della sentenza resa nel giudizio di appello.
Come è indicizzato
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