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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30086/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione con due censure principali: 1) errata determinazione del trattamento sanzionatorio in quanto il giudice di primo grado avrebbe applicato una riduzione della pena pecuniaria per la scelta del rito abbreviato nella misura di un terzo invece della misura della metá prevista per le contravvenzioni; 2) mancata concessione delle attenuanti generiche, censura però formulata in modo generico e senza richiamare elementi fattuali specifici valutabili dal giudice

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il primo motivo relativo alla determinazione della pena dell'ammenda. Ha rilevato che il G.i.p. aveva applicato una riduzione non conforme all'art. 442, comma 2, c.p.p. (per le contravvenzioni la riduzione per rito abbreviato è della metá) e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio. Sulla base della richiesta del Procuratore Generale e ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p., la Corte ha proceduto a rideterminare la pena dell'ammenda in Euro 1.500. Il resto del ricorso è stato rigettato; la censura sulle attenuanti generiche è stata giudicata infondata per genericità e per mancata preventiva proposta al giudice di merito

Norme richiamate

  • art. 727 cod. pen.

    Norma del codice penale che individua il reato a lui ascritto (reato contravvenzionale) oggetto della condanna; utilizzata per definire la natura contravvenzionale del fatto

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede che, quando si procede per una contravvenzione con il rito abbreviato, la pena vada ridotta nella misura della metá: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia rispettato questa riduzione

  • art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla senza rinvio in materia penale su specifici profili, di procedere direttamente alla rideterminazione della pena; applicata qui per fissare l'ammenda in Euro 1.500

Massime di principio

  • Se il reato è contravvenzionale e si procede con rito abbreviato, la riduzione della pena prevista dall'art. 442 c.2 c.p.p. è della metá: il giudice deve applicare tale percentuale e non riduzioni diverse
  • Le doglianze sulle attenuanti generiche devono essere formulate con precisione e basate su elementi fattuali specifici già posti all'attenzione del giudice di merito; se la richiesta non è stata proposta in primo grado o è generica la Cassazione la rigetta
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio limitatamente a vizi determinati e, ai sensi dell'art. 620 c.1 lett. I), può rideterminare direttamente la pena quando il vizio riguarda solo la quantificazione della sanzione
  • In fase di impugnazione è utile indicare con chiarezza la base di calcolo della pena e la normativa applicabile (es. se il fatto è contravvenzionale), per consentire alla Corte di valutare correttamente eventuali errori di computo

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