Cassazione Civile, Ordinanza n. 10723/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente, già proveniente da Poste italiane e transitato nei ruoli del Ministero, aveva ottenuto in un precedente giudizio il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella 7ª qualifica funzionale, corrispondente all'area C, posizione economica C1. Sulla base di quel giudicato, ha poi chiesto la ricostruzione della carriera, il riconoscimento della posizione economica C Super introdotta dal CCNL comparto Ministeri 1998/2001, le differenze retributive e il risarcimento del danno. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo non provati i presupposti contrattuali per l'attribuzione della posizione superiore, escludendo ogni automatismo e rilevando anche la tardività e l'insufficienza delle deduzioni e della documentazione sul punteggio utile in graduatoria. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, vizio motivazionale e violazione dell'art. 17 CCNL, del CCNI del 20.3.2000 e di circolari amministrative, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto dare piena esecuzione al precedente giudicato, ricostruire correttamente la carriera e rivedere le graduatorie, e che il punteggio da lui vantato sarebbe stato sufficiente per ottenere la posizione C Super. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata oltre i limiti della domanda e avrebbe erroneamente qualificato la pretesa come carente di allegazione e prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata: da un lato perché il ricorrente insisteva su profili risarcitori non riproposti in appello e su una pretesa applicazione dell'art. 2043 c.c. non pertinente rispetto alla decisione; dall'altro perché riproponeva l'argomento del punteggio utile senza censurare specificamente le rationes della Corte d'appello, fondate sulla tardività delle allegazioni in grado di appello, sulla carenza di prova documentale e sull'assenza di automatismo nell'attribuzione della posizione economica superiore. La Corte ha quindi confermato il rigetto sostanziale della pretesa in sede di merito e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001
La disciplina collettiva è richiamata come fonte che subordinava l'attribuzione della posizione economica superiore a presupposti specifici, escludendo ogni automatismo.
CCNI del 20.3.2000
Richiamato dal ricorrente come base regolativa della procedura di ricostruzione della carriera e delle graduatorie.
circolare prot. n. 209986 del 7.6.2000
Richiamata dal ricorrente a sostegno dell'obbligo dell'amministrazione di procedere alla corretta ricostruzione della carriera.
circolare prot. n. 504136 del 7.5.2001
Richiamata dal ricorrente a sostegno della pretesa di riesame della posizione in graduatoria.
Invocato per denunciare un preteso vizio di ultrapetizione o pronuncia non corrispondente al chiesto.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto al decisum, poiché la domanda risarcitoria non risultava riproposta in appello.
Richiamato dalla Corte per affermare che il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la loro mancanza comporta inammissibilità.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e direttamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che non si confrontano con le ragioni della decisione sono inammissibili anche d'ufficio.
- Quando la pretesa riguarda l'attribuzione di una posizione economica o di un beneficio derivante da procedura selettiva, la parte che lo rivendica deve allegare e provare tutti i presupposti previsti dalla disciplina collettiva, se questa esclude automatismi.
- La deduzione di un pregresso giudicato non esonera la parte dall'onere di provare i fatti costitutivi della diversa domanda proposta, se tale giudicato non copre integralmente il nuovo petitum.
- In cassazione non è sufficiente riproporre in modo astratto la violazione di norme sostanziali o processuali: occorre indicare in modo puntuale dove la sentenza impugnata avrebbe errato nel suo percorso logico-giuridico.
- Le allegazioni e i documenti introdotti tardivamente non possono fondare, di regola, una censura utile se la decisione di merito ha già posto a base del rigetto la loro tardività o insufficienza probatoria.
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