Cassazione Penale, Ordinanza n. 11095/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per tentato furto aggravato in concorso con altri. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva, contestando il trattamento sanzionatorio e la valutazione del giudice di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproducevano censure già esaminate e disattese in appello con argomentazioni corrette, e che erano formulate in modo generico; ha inoltre richiamato il principio per cui la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non arbitraria o manifestamente illogica.
Norme richiamate
evocato indirettamente dalla qualificazione del fatto come tentato furto; la sentenza non sviluppa la norma oltre la contestazione del reato
richiamato nella qualificazione di furto aggravato; il testo non specifica la singola aggravante
base normativa del tentativo, desumibile dalla contestazione di tentato furto
richiamato in relazione all'applicazione della recidiva contestata nel ricorso
implicitamente rilevante per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- Le doglianze generiche non sono idonee a scalfire una decisione di merito sorretta da argomentazione giuridica corretta e non manifestamente illogica.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che risulti arbitraria o affetta da manifesta illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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