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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46019/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di condanna per rapina aggravata in concorso, articolando due motivi principali: 1) violazione degli artt. 179, comma 2, e 525, comma 2, c.p.p., per la diversa composizione del collegio che ha deliberato la sentenza rispetto a quello che aveva assunto le prove e rispetto a quello davanti al quale le parti avevano discusso (contestazione articolata in due censure nel primo motivo); 2) vizio di motivazione rispetto agli elementi ritenuti a fondamento della responsabilità, con particolare riguardo alla prova della presenza del ricorrente sul luogo della rapina, e violazione degli artt. 99 e 133 c.p. per la mancata concessione delle attenuanti generiche (la difesa ha inoltre depositato ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e documentazione lavorativa/di volontariato per sostenere il terzo motivo).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbente degli altri, per violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 525, comma 2, c.p.p.). Dagli atti è emerso che la composizione del collegio variava tra le udienze di rinnovazione del dibattimento, quella di discussione e quella nella quale si è deliberato; il collegio che ha deliberato non aveva né rinnovato il dibattimento né chiesto alle parti se intendessero la rinnovazione, pertanto il silenzio delle parti non poteva essere interpretato come consenso implicito. Per tale motivo la Corte ha dichiarato sussistente la nullità assoluta della sentenza di primo grado e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello e quella del Tribunale del 24/05/2019, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania in diversa composizione per il prosieguo del giudizio. Gli altri motivi non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti dalla declaratoria di nullità.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 525, comma 2

    la deliberazione della sentenza deve concorrere, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento; il mancato rispetto comporta nullità che il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare ai sensi dell'art. 604 c.p.p.

  • codice di procedura penale, art. 179, comma 2

    richiamato nella censura come norma rilevante alla composizione e continuità del collegio nel corso del dibattimento; contestualizzato al principio di immutabilità del giudice e all'esigenza che il collegio che delibera abbia partecipato all'intero dibattimento

  • codice di procedura penale, art. 526

    solo al termine della discussione il presidente del collegio dichiara chiuso il dibattimento; la Corte richiama questo principio per ribadire che la formazione della prova e l'ascolto delle parti sono atti funzionali alla validità della deliberazione

  • codice di procedura penale, art. 604, comma 4

    l'appello doveva dichiarare la nullità assoluta della sentenza di primo grado; la Cassazione ha rilevato la nullità e ha disposto l'annullamento con rinvio per nuovo esame da parte di diverso collegio

  • codice penale, artt. 99 e 133

    norme relative alle circostanze attenuanti e al riconoscimento delle generiche; il ricorso contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma tale censura è stata assorbita dalla declaratoria di nullità e quindi non esaminata nel merito

  • disposizioni transitorie e finali cod. proc. pen., art. 173, comma 1, disp. att.

    art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.

    richiamato per i limiti dell'enunciazione dei motivi nel ricorso, non sostanziale alla decisione ma procedurale per la formulazione dei censure in cassazione

Massime di principio

  • Il principio di immutabilità del giudice (art. 525, comma 2 c.p.p.) impone che i giudici che deliberano siano gli stessi che hanno partecipato all'intero dibattimento; la violazione determina nullità assoluta della sentenza.
  • Quando la composizione del collegio cambia tra le fasi del dibattimento (acquisizione prove, discussione, deliberazione), il nuovo collegio deve o rinnovare formalmente il dibattimento o chiedere esplicitamente alle parti se accettano di utilizzare l'attività già svolta; il silenzio delle parti non vale automaticamente come consenso se il giudice non rispetta la sequenza procedurale e non prende formale posizione.
  • In presenza di diversa composizione, la mancata rinnovazione senza verifica delle parti impedisce di sostenere che sia stato manifestato un consenso implicito; per evitare rischi di nullità la difesa deve tempestivamente chiedere la rinnovazione o far registrare espressamente il proprio consenso.
  • La nullità assoluta per violazione dell'immutabilità è rilevabile d'ufficio e deve essere dichiarata dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 604 c.p.p.; se ciò non avviene, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo esame.
  • Le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e ai profili di responsabilità materiale possono rimanere assorbite quando sussista una nullità processuale di carattere assoluto; per affrontarle efficacemente è importante introdurre nei gradi successivi elementi nuovi o decisivi (es. provvedimenti successivi, documentazione di condotta) e richiedere esplicitamente la valutazione.

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