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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38922/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo principalmente la violazione degli artt. 309, comma 5 e 10, c.p.p.: sostiene che la richiesta di riesame era stata depositata via PEC il 31/07/2023 e che, nonostante ciò, la richiesta di trasmissione degli atti al PM è stata inviata dal Tribunale del riesame solo il 9/08/2023, oltre il termine previsto, con conseguente inefficacia della misura. In via subordinata deduce violazione dei termini massimi di durata della custodia cautelare.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato sul primo motivo. La Corte ha affermato che il termine previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p. decorre dal deposito dell'istanza di riesame (confermandosi l'orientamento delle Sezioni Unite Alagni) e non è sanabile da un ritardo della cancelleria. Perciò è stata annullata senza rinvio sia l'ordinanza impugnata del tribunale del riesame che l'ordinanza genetica del GIP n. 7375/14 RGNR del 4 luglio 2023, dichiarandole inefficaci ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p.; la cancelleria è stata inoltre incaricata di darne immediata comunicazione al Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 c.p.p. Il secondo motivo (sui termini massimi di custodia) non è stato esaminato per sopravveniente decisione favorevole al ricorrente sul primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p., commi 5 e 10

    Il comma 5 impone l'immediata comunicazione al PM dell'istanza di riesame e la trasmissione degli atti entro il giorno successivo e comunque non oltre 5 giorni; il comma 10 stabilisce l'inefficacia della misura cautelare se i termini non sono rispettati. La Corte ha interpretato che il termine decorre dal deposito dell'istanza (data e ora della PEC) e che un ritardo della cancelleria non elimina l'inefficacia derivante dall'inosservanza del termine.

  • art. 291, comma 1, c.p.p.

    Richiamato come norma che indica gli atti da presentare in sede di riesame; la Corte ha richiamato che gli atti dovrebbero essere trasmessi entro i termini di cui all'art. 309.

  • art. 626 c.p.p.

    Norma procedurale sulla comunicazione al Procuratore generale in sede; la decisione dispone l'immediata comunicazione alla Procura generale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale contestata (illeciti in materia di stupefacenti) che giustificava la misura cautelare originaria; il merito sostanziale non è stato valorizzato perché la decisione si è risolta sul vizio procedurale di inefficacia della misura.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Ulteriore norma sostanziale contestata (partecipazione a traffici o condotte più gravi in materia di stupefacenti); citata nel capo di imputazione ma non decisiva dopo la dichiarazione di inefficacia della misura.

  • Sentenza Sezioni Unite "Alagni" (n. 25 del 16/12/1998)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il termine di cui all'art. 309 decorre dal deposito dell'istanza di riesame e che il presidio temporale si basa sulla data di presentazione e non su eventuali successivi adempimenti di cancelleria.

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per la trasmissione degli atti ai fini del riesame (art. 309, co. 5 c.p.p.) parte dalla data e ora di deposito dell'istanza di riesame: conservare prova temporale (es. PEC) è cruciale.
  • La mancata tempestiva trasmissione degli atti determina, se ricorre la fattispecie prevista, l'inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p., anche se il ritardo è dovuto a disfunzioni della cancelleria.
  • In cause analoghe, è efficace sollevare tempestivamente l'eccezione di inefficacia per violazione dei termini procedurali: se accolta, il giudice può annullare senza rinvio l'ordinanza cautelare, rendendo superfluo l'esame di altre questioni (es. durata massima).
  • Quando la misura viene dichiarata inefficace, l'interesse principale è ottenere l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la comunicazione agli uffici competenti (es. Procura generale) per la regolarizzazione degli atti o eventuali iniziative successive.
  • Per difensori e indagati: documentare il deposito dell'istanza (PEC o altro registro) e tempestivamente sollecitare o verificare la trasmissione degli atti al PM aumenta le probabilità di successo su doglianze formali relative alla custodia cautelare.

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