Cassazione Penale, Sentenza n. 17310/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21/01/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Raccuglia avverso la condanna (Tribunale di Palermo, 15/03/2024) per furto aggravato di energia elettrica. L'inammissibilità era stata motivata dalla mancata allegazione o richiamo, nell'atto di impugnazione depositato il 27/03/2024, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha contestato tale decisione sostenendo che il difetto formale era stato di fatto sanato: egli era stato notificato personalmente del decreto di citazione per l'appello, era presente all'udienza davanti alla Corte d'appello e non aveva sollevato eccezioni sulla notifica; inoltre ha invocato i principi costituzionali e convenzionali contro l'eccessivo formalismo (cita anche la giurisprudenza CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la celebrazione del giudizio di appello. Ha ritenuto che, pur essendo applicabile ratione temporis l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. all'impugnazione presentata prima del 24/08/2024, il requisito formale richiesto ha per oggetto la tutela della vocatio in ius (notificazione del decreto di citazione). Nel caso di specie tale finalità si era comunque realizzata: l'imputato era stato notificato a mani proprie il 20/09/2024, aveva partecipato al giudizio e non aveva fatto eccezione sulla notifica. Pertanto l'applicazione formale della sanzione di inammissibilità costituiva una compressione ingiustificata del diritto di accesso alle impugnazioni e alla tutela convenzionale; ne consegue l'annullamento e il rinvio per la celebrazione del giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
la dichiarazione o l'elezione di domicilio sono funzionali a consentire la notificazione del decreto di citazione a giudizio
La norma imponeva, a pena di inammissibilità, il deposito o il richiamo della dichiarazione/elezione di domicilio per consentire la notifica del decreto di citazione a giudizio; tuttavia la Corte valuta la norma in base alla sua ratio (garantire la vocatio in ius) e ammette che, se tale finalità è comunque raggiunta, l'omissione formale non deve automaticamente precludere l'accesso all'impugnazione
Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
L'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il requisito formale può essere assolto tramite un richiamo esplicito a precedente dichiarazione/eletto già presente nel fascicolo e hanno stabilito che la disposizione si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024
abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale, in vigore dal 25 agosto 2024
L'abrogazione è successiva alla presentazione dell'appello di Raccuglia, per cui non opera retroattivamente a favore delle impugnazioni depositate prima del 25/08/2024
art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel testo come base per la regolare notifica del decreto di citazione all'imputato; la notificazione ai sensi di questa disposizione contribuisce a realizzare la finalità prevista dall'art. 581, comma 1-ter
Diritto convenzionale e costituzionale (art. 6 CEDU; art. 14 par.5 ICCPR; Protocollo n.7 art.2 CEDU)
Il Collegio ha richiamato i principi convenzionali che garantiscono il diritto di accesso a un riesame in grado d'appello e ha invitato a un'interpretazione delle norme processuali in senso conforme ai diritti convenzionali per evitare eccessivi formalismi che mortificherebbero il diritto di impugnazione
Sentenza Corte EDU Patricolo vs Italia (23/05/2024)
Precedente europeo citato per sostenere che l'Italia è stata condannata per eccessivo formalismo; utilizzata a supporto della tesi secondo cui le formalità procedurali non devono precludere l'effettivo esercizio del diritto di appello
Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024
Precedente di merito che già aveva privilegiato la ratio della norma e ammesso l'impugnazione quando la notifica era regolare e la funzione della riforma era comunque realizzata
Massime di principio
- L'obbligo formale di dichiarare o eleggere domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (per le impugnazioni proposte fino al 24/08/2024) mira esclusivamente ad agevolare la notifica del decreto di citazione e la vocatio in ius; va interpretato alla luce della sua finalità sostanziale e non in modo meramente formalistico
- La prescrizione formale può essere considerata adempiuta anche con un richiamo espresso a precedente dichiarazione/eletto presente nel fascicolo, conformemente alle Sezioni Unite De Felice
- Se il fine della norma (garantire la corretta notificazione e la partecipazione dell'appellante al giudizio) è comunque conseguito - ad esempio tramite notificazione personale, presenza all'udienza e assenza di eccezioni - l'omissione formale non deve automaticamente determinare l'inammissibilità dell'impugnazione
- L'abrogazione normativa non opera retroattivamente: le impugnazioni depositate prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione restano soggette alla disciplina previgente
- I giudici devono interpretare le regole processuali in modo conforme ai diritti convenzionali (soprattutto art. 6 CEDU) per evitare sanzioni che comportino un'ingiustificata compressione del diritto di accesso alla giustizia
- In pratica, dinanzi a un'omissione formale relativa a requisiti diretti a facilitare la notificazione, occorre verificare se la finalità operativa è stata comunque raggiunta: se sì, l'impugnazione dovrebbe essere ammessa; se no, la sanzione di inammissibilità rimane applicabile
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