Cassazione Penale, Sentenza n. 15208/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 19/02/2021. Roveri: nullità della sentenza per mancata notifica della nomina del difensore d'ufficio e per mancata informazione sulla fissazione dell'udienza, inutilizzabilità di verbali di constatazione per violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., mancata prova della consapevolezza rispetto alle attività illecite altrui (mera posizione di prestanome), e vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti. Fondacaro: deduceva violazione del principio "bis in idem" e assorbimento dei reati fiscali nel reato di bancarotta fraudolenta documentale (patteggiamento irrevocabile), mancato assorbimento del reato posto al capo B nel capo A, vizio di motivazione sulla commisurazione della pena, e richieste di attenuazione (attenuanti generiche, continuazione) non valutate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi. Per Roveri: rigettati in gran parte i profili di nullità e di inutilizzabilità dei verbali; però è stata rilevata d'ufficio la mancata valutazione delle circostanze attenuanti da parte della Corte territoriale e la prescrizione intervenuta su uno dei capi (capo C), per cui la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente al capo C perché il reato è estinto per prescrizione; la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per la rideterminazione della pena relativa ai residui reati (capi D ed E). Per Fondacaro: rigettati i motivi generici e la tesi di identità/assorbimento strutturale fra reati fiscali e bancarotta; invece la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo al carattere residuale del reato di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) rispetto al reato di frode fiscale (art. 2) quando la condotta riguarda la stessa dichiarazione, con conseguente eliminazione dell'aumento per continuazione tra capo A e capo B; inoltre è stata rilevata d'ufficio la prescrizione relativamente al capo A, sub-1 (reato estinto). La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza in favore di Fondacaro: capo B perché il fatto non sussiste, capo A sub-1 per prescrizione; per l'effetto ha rideterminato la pena in un anno e sei mesi di reclusione. Per il resto i ricorsi sono stati rigettati.
Norme richiamate
Articolo richiamato per il reato di frode fiscale; la Corte ha confermato che esso è distinto strutturalmente dai reati di bancarotta documentale e dagli altri delitti dichiarativi, e può concorrere con essi salvo i casi di residualità/identità dichiarativa.
Reato di dichiarazione infedele: la Corte ha rilevato il carattere residuale rispetto all'art. 2 quando la stessa dichiarazione è oggetto della condotta, con conseguente esclusione della continuazione con il reato più grave in queste ipotesi.
d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 3, 8, 10, 11
Richiamati come capi di imputazione (delitti dichiarativi, occultamento/distruzione della contabilità, emissione di fatture per operazioni inesistenti); la Corte valorizza la distinzione strutturale tra fattispecie dichiarative e fattispecie di bancarotta documentale.
R.D. n. 267 del 1942, art. 216, comma 2
Bancarotta fraudolenta documentale: la Corte esclude che i reati fiscali dichiarativi si assorbano automaticamente in questa fattispecie per rapporto di specialità; la valutazione richiede analisi strutturale e concretezza delle condotte.
art. 23-bis, dl. 137/2020 (convertito)
Norme emergenziali sul termine per richiedere comparizione/discussione e termini per esercitare diritti difensivi; la Corte ha ritenuto che il rinvio d'udienza non rimettesse l'imputato in termini e che la sospensione del difensore non giustificasse automatico impedimento a nominare altro difensore.
Prevede notifiche della nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha ricordato che la mancata notifica non è sanzionata a pena di nullità assoluta del decreto di nomina.
Norma di raccordo fra attività ispettiva e attività investigativa: la Corte precisa che la violazione non determina automaticamente inutilizzabilità delle acquisizioni ispettive; l'inutilizzabilità va vagliata alla luce delle norme che prevedono nullità/inutilizzabilità e dell'incidenza sull'impianto probatorio.
Criterio di specialità per il concorso apparente di norme: la Corte applica il criterio strutturale della fattispecie per escludere assorbimenti indebiti.
Riguarda continuazione e cumulo di pene: la Corte richiama che la continuazione richiede un disegno criminoso unitario concepito sin dall'inizio; non può fondarsi su genericità o mera reiterazione.
art. 17, d.lgs. n. 74 del 2000, comma 1-bis
Prevede l'aumento di un terzo dei termini ordinari di prescrizione per reati fiscali; la Corte lo ha considerato nel computo dei termini di prescrizione rilevati d'ufficio.
Massime di principio
- La mancata notifica della nomina del difensore d'ufficio non comporta automaticamente la nullità della sentenza: il ricorrente doveva attivarsi per nominare un nuovo difensore o informarsi sull'esito dell'udienza, salvo che sia dimostrato un impedimento reale.
- La violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. non rende automaticamente inutilizzabili gli atti di accertamento amministrativo; in Cassazione chi invoca l'inutilizzabilità deve indicare quali norme di nullità sono state violate e dimostrare l'incidenza della rimozione della prova sulla "prova di resistenza".
- Per valutare l'assorbimento (o specialità) fra reati occorre confrontare la struttura astratta delle fattispecie: reati dichiarativi e reati di bancarotta documentale sono strutturalmente eterogenei e non si assorbono automaticamente l'uno nell'altro.
- La continuazione richiede l'esistenza di un disegno criminoso unitario concepito sin dall'inizio; non è sufficiente la generica reiterazione di reati o la loro commessione nello stesso ambito imprenditoriale.
- Nei reati fiscali, quando reati diversi riguardano la medesima dichiarazione, il reato di dichiarazione infedele (art. 4) può risultare residuale rispetto alla frode fiscale (art. 2), escludendo l'aumento per continuazione tra i due se ricadono sulla stessa dichiarazione.
- La prescrizione può essere rilevata d'ufficio in sede di Cassazione e comportare l'annullamento senza rinvio del capo estinto; se la configurazione del capo estinto influisce sul calcolo della pena complessiva, la Corte può rinviare la causa al giudice di merito per rideterminare la pena residua.
- In impugnazione per cassazione, i motivi generici o non specificati (senza esposizione dell'incidenza probatoria o dei presupposti di fatto/diritto) sono inammissibili o destinati al rigetto.
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