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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29957/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere sostenendo: 1) errore nella valutazione degli indizi perché la cocaina (104 g) sarebbe stata rinvenuta tra la biancheria intima della moglie e la sua mera presenza in casa non giustificherebbe la responsabilità penale a suo carico; al più configurabile connivenza non punibile; 2) vizio di diritto e di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, chiedendo la riqualificazione del fatto come di lieve entità; 3) mancanza di motivazione circa la scelta della misura "di massimo rigore" (carcere) nonostante la richiesta degli arresti domiciliari in altro domicilio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo e terzo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorso tentasse di riesaminare fatti e valutazioni probatorie riservate al giudice di merito; ha ritenuto invece che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria (cocaina rinvenuta in un cassetto della stanza da letto occupata da entrambi, precedente esecuzione di ordinanza nello stesso immobile con ritrovamento della partita di 104 g e di strumenti per il confezionamento, precedenti arresti e comportamento inosservante delle prescrizioni) e l'inidoneità degli arresti domiciliari. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una riqualificazione dei fatti non devoluta al giudice del riesame: ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. non sono ammissibili in cassazione questioni non prospettate nel precedente mezzo di impugnazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    richiamata quale norma che regola l'intervento del Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari; la Corte segnala che il Tribunale di L'Aquila è stato adito ex art. 309

  • art. 311 cod. proc. pen.

    riferimento al ricorso avverso misure cautelari; la Corte osserva che le regole di ammissibilità del ricorso per cassazione si applicano anche al ricorso ex art. 311 quando richiamate

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    norma che dispone la causa speciale di inammissibilità per i motivi non prospettati nel precedente mezzo di impugnazione; applicata per dichiarare inammissibile la questione di riqualificazione non sollevata davanti al giudice del riesame

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma che disciplina la fattispecie di lieve entità per i reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la richiesta di riqualificazione sulla base di tale norma non poteva essere esaminata in cassazione perché non devoluta al riesame

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: non può trasformarsi in un nuovo esame del merito o dell'attendibilità delle fonti se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e priva di errori giuridici.
  • La mera presenza di stupefacente in un'abitazione condivisa può essere valorizzata come indizio a carico del convivente se il giudice di merito fornisce adeguata motivazione che colleghi l'elemento probatorio alla responsabilità (es. luogo del ritrovamento, antecedenti, materiale per il confezionamento, precedenti comportamenti non osservanti prescrizioni).
  • Le questioni di diritto sostanziale (es. riqualificazione del fatto per 'lieve entità' ex art. 73 DPR 309/1990) devono essere sollevate nei gradi di impugnazione previsti; se non devolute al giudice del riesame, saranno inammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.
  • Per ottenere una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) è necessario dimostrare concretamente l'idoneità dell'alternativa rispetto alle esigenze cautelari e contestare specificamente la motivazione che giustifica la misura più grave.
  • I precedenti di polizia e il comportamento processuale dell'indagato (inosservanza delle prescrizioni, recidive, precedenti per spaccio) sono elementi rilevanti per giustificare l'applicazione della custodia cautelare in carcere rispetto a misure meno afflittive.

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