Cassazione Penale, Sentenza n. 20202/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di merito per quattro profili principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per usura, sostenendo che la sentenza si è fondata in modo esclusivo sulle dichiarazioni della persona offesa (p.o.) senza adeguato supporto documentale per dimostrare la restituzione di somme e la quantificazione dei tassi usurari; 2) contestazione della qualificazione della condotta come tentata estorsione piuttosto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni, deducendo che le chiamate telef. e un solo messaggio whatsapp non dimostrerebbero la tentata estorsione e che la pretesa creditoria sarebbe tutelabile giudizialmente; 3) vizio di motivazione e erronea valorizzazione di rilievi dattiloscopici (art. 635 c.p.) ritenuti non individualizzanti; 4) censura sul riconoscimento operato dalla polizia basato sull'abbigliamento, privo di valenza individualizzante.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente chiedessero in realtà una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di cassazione. Sul merito la Corte ha confermato che la valutazione dei giudici di merito era supportata non solo dalle dichiarazioni della p.o. ma anche da elementi documentali (appunti sul calendario sequestrato) che comprovavano il piano di rientro, le rate e gli importi addebitati, nonché la ricognizione del debito. Quanto all'estorsione, la Corte ha accolto la valutazione del giudice di merito rilevando il tenore minatorio del messaggio del 1 aprile 2019 e l'elevato numero di chiamate finalizzate a costringere il pagamento di somme ottenute in condizioni usurarie; ha richiamato la giurisprudenza che configura estorsione quando il creditore usa minacce per ottenere interessi usurari, salvo prova di novazione totale del rapporto. Le censure relative a dattiloscopia e riconoscimento sono state giudicate generiche e dirette a una nuova valutazione dei fatti; la Corte ha richiamato il principio della doppia conforme e la necessità di specifiche deduzioni per il vizio di travisamento della prova. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva assolto il ricorrente dal reato previsto dall'art. 595 c.p.; la Cassazione richiama il contesto ma non modifica questa parte della decisione.
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Richiamate in relazione ai vizi dedotti in cassazione: la Corte osserva che le censure erano generiche e miravano a una rivalutazione dei fatti, per cui non sono idonee ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; in particolare la lett. e) sul travisamento della prova richiede specifiche deduzioni quando vi sia 'doppia conforme'.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione dei rilievi dattiloscopici; la Corte ritiene che la valutazione effettuata dai giudici di merito sia stata condivisa in doppia conforme e le censure generiche non superano il limite di ammissibilità.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui le regole del comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono fondare la responsabilità penale se il giudice ne motiva la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca in modo rigoroso.
Richiamato implicitamente nel confronto tra il reato di estorsione e la fattispecie meno grave; la Corte conferma che la condotta contestata integra estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Giurisprudenza (Sez. U, Sentenza n. 41461/2012; Sez. U n. 29541/2020 e altre)
La Corte si è avvalsa di pronunce di legittimità per affermare che: a) le dichiarazioni della persona offesa possono costituire prova esclusiva se adeguatamente motivate; b) l'uso di minacce per ottenere interessi usurari integra il reato di estorsione salvo prova di novazione totale del rapporto debitorio.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile chiedere la rivalutazione del materiale probatorio: le censure che mirano a prospettare una lettura alternativa dei fatti sono inammissibili.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate dal giudice, costituire prova esclusiva di responsabilità: il giudice deve indicare gli elementi che rendono credibile il racconto e motivare in modo penetrante.
- L'utilizzo di minacce o condotte violente da parte di un creditore per ottenere il pagamento di somme derivate da patti usurari può integrare il reato di estorsione, a meno che non risulti inequivocabilmente una novazione totale del rapporto che abbia eliminato l'illiceità degli interessi.
- Il vizio di travisamento della prova in presenza di 'doppia conforme' richiede deduzioni specifiche e puntuali: censure generiche sulla valutazione di dattiloscopia o riconoscimento sono spesso inammissibili.
- Il mero riconoscimento basato su elementi non individualizzanti (es. abbigliamento) e le contestazioni generiche sulla prova tecnica devono essere specificamente formulate per essere valutate in cassazione.
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