Cassazione Civile, Ordinanza n. 17436/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare, rigettata dal tribunale. Avverso il decreto del tribunale ha proposto ricorso per cassazione un soggetto che si è qualificato come procuratore speciale della ditta individuale indicata in atti, mentre il decreto impugnato risultava pronunciato nei confronti di un diverso soggetto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha documentato il conferimento del potere rappresentativo sostanziale e quindi della legittimazione a impugnare. La Corte ha ritenuto che la legittimazione all’impugnazione spetti solo a chi sia parte del giudizio concluso con la decisione impugnata e ne risulti destinatario, e che, in mancanza della prova dei poteri rappresentativi, il ricorso proposto dal preteso procuratore speciale sia inammissibile. È stato inoltre osservato che dalla documentazione in atti non emergeva una valida procura sostanziale idonea a giustificare la rappresentanza processuale e la proposizione del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato il difetto di legittimazione all’impugnazione del soggetto che aveva proposto il ricorso in qualità di procuratore speciale, poiché non aveva prodotto la documentazione attestante il potere di rappresentanza sostanziale necessario per impugnare il decreto emesso nei confronti di altro soggetto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del fallimento e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La mancanza della prova dei poteri rappresentativi del preteso procuratore speciale comporta l’inammissibilità del ricorso, perché non è possibile verificare la sussistenza e i limiti della legittimazione processuale.
I documenti che giustificano la qualità di rappresentante possono essere prodotti anche in sede di legittimità, ma devono comunque essere depositati per consentire il controllo della rappresentanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di definizione del ricorso con esito sfavorevole al ricorrente, ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La legittimazione a proporre impugnazione spetta solo a chi risulti parte del giudizio definito dalla decisione impugnata e destinatario della stessa, a prescindere dalla correttezza dell’indicazione contenuta nella sentenza o nel decreto.
- Chi agisce come procuratore speciale deve dimostrare documentalmente il potere rappresentativo sostanziale che legittima anche il conferimento della procura alle liti e la proposizione del ricorso per cassazione.
- Il difetto di potere rappresentativo sostanziale si riflette sulla legitimatio ad processum e può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione, salvo giudicato sul punto.
- In mancanza della prova dei poteri rappresentativi, il ricorso per cassazione è inammissibile perché la Corte non può verificare la validità della rappresentanza processuale e quindi la riferibilità dell’impugnazione al soggetto soccombente.
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