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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19614/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di risarcimento danni per urto con un cinghiale avvenuto sulla S.P. 180; la ricorrente sosteneva la responsabilità della Regione per gestione omissiva della fauna selvatica e per la pericolosità nota del tratto stradale. In primo grado il Giudice di Pace le aveva riconosciuto €2.500; in appello la Regione otteneva il rigetto perché il Tribunale ritenne che non fosse provata la speciale prudenza della conducente e l'inevitabilità dell'impatto, applicando in modo concorrente gli artt. 2052 e 2054 c.c. La ricorrente impugnava in Cassazione su questioni sostanziali (applicabilità art.2052 c.c., concorso tra presunzioni di 2052 e 2054, omissioni istruttorie) e su questioni procedurali (motivazione su provvedimenti regionali di autorizzazione all'appello).

La decisione

La Corte di Cassazione ha: rigettato il primo motivo (questioni relative alla delibera regionale e alla procura), accolto il secondo motivo (errata applicazione e interpretazione delle norme sulla responsabilità per danni da fauna selvatica) e perciò ha cassato la sentenza di appello nella parte relativa alla decisione sul merito, rimettendo la causa al Tribunale di Macerata per nuovo esame da parte di altro magistrato. La Corte ha precisato che l'art. 2052 c.c. si applica anche agli animali selvatici protetti e che non si poteva subordinare l'applicazione di tale norma alla prova preliminare, da parte del danneggiato, della speciale diligenza del conducente (art. 2054); ha chiarito il corretto rapporto tra le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. e i relativi oneri probatori, nonché il potere del giudice di valutare d'ufficio la norma applicabile (iura novit curia). Sono stati assorbiti gli altri motivi (terzo e quarto).

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    La Corte conferma che la presunzione di responsabilità ex art.2052 c.c. si applica anche agli animali selvatici protetti (es. cinghiali) appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e gestiti da pubbliche amministrazioni; l'onere probatorio per escludere la responsabilità grava sull'ente proprietario/custode (prova del caso fortuito).

  • art. 2054 c.c.

    La presunzione di colpa del conducente prevista dall'art.2054 c.c. concorre con la presunzione di cui all'art.2052 c.c.; non può essere imposta al proprietario dell'autoveicolo danneggiato quando questi non è il conducente; le due presunzioni sono su piano paritario e il loro esito determina l'imputazione della responsabilità (se uno solo supera la propria presunzione, l'altro è tenuto al risarcimento; se nessuno la supera, responsabilità concorrente).

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana generica può essere invocata, ma quando la fattispecie rientra nella disciplina speciale degli animali (art.2052) il giudice deve valutare l'applicabilità di quest'ultima anche d'ufficio: non vi è giudicato sulla sola 'qualificazione' quando si tratta di stabilire quale norma sia applicabile ai fatti accertati.

  • art. 28 Statuto Regione Marche (legge statutaria n.1 dell'8.3.2005)

    Richiamato dalla ricorrente in tema di competenza degli organi regionali a deliberare la proposizione di gravami: la Corte ha ritenuto infondato il rilievo posto in relazione all'autorizzazione all'appello, precisando che la delibera di G.R. (n.333/2014) e il decreto presidenziale conferente sono atti idonei a definire i poteri esercitati, e che eventuali vizi relativi alla procura o delibera non rilevano d'ufficio in fase tardiva.

  • Legge n.157/1992

    La Corte utilizza la legge sulle specie protette per motivare l'applicazione dell'art.2052 anche agli animali selvatici che rientrano nel patrimonio indisponibile e nella responsabilità di pubbliche amministrazioni per la gestione della fauna.

  • Delibera di Giunta Regionale n. 333/2014 e D.G.R. n. 980/2016 (atti regionali citati)

    Atti amministrativi prodotti in causa: la D.G.R. 333/2014 autorizzava il Presidente ad adottare decreto di costituzione e affidare l'incarico legale per controversie su fauna selvatica; la D.G.R. 980/2016 attesta adesione al Progetto Life Strade. La Corte ha ritenuto che tali atti siano rilevanti per valutare l'impegno istituzionale ma non determinano, di per sé, l'esito sulla responsabilità civile.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamenti citati, es. Cass. n.7969/2020, n.8384/2020, n.31342/2023, n.31335/2023, n.4373/2016)

    La Corte fa riferimento al consolidato orientamento di legittimità che ha ricondotto i danni da fauna selvatica all'art.2052 c.c.; queste pronunce chiariscono il criterio di concorso tra le presunzioni di 2052 e 2054 e il principio che il giudice può, anche d'ufficio, individuare la norma applicabile (iura novit curia).

Massime di principio

  • Nei sinistri da fauna selvatica si applica in via ordinaria la responsabilità oggettiva ex art.2052 c.c. anche per specie selvatiche protette; il danneggiato non è onerato di provare preliminarmente la speciale diligenza del conducente per far operare l'art.2052.
  • Le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. concorrono su piano paritario: se una sola parte supera la propria presunzione, la responsabilità grava sull'altra; se nessuna la supera, responsabilità concorrente; se entrambe la superano, entrambi esenti.
  • Quando il proprietario del veicolo è danneggiato ma non è il conducente, la presunzione di colpa del conducente ex art.2054 non può essere automaticamente opposta al proprietario-danneggiato per escludere la responsabilità del custode dell'animale ai sensi dell'art.2052.
  • Per ottenere il risarcimento il danneggiato deve comunque documentare i fatti essenziali: dinamica (anche tramite testi), nesso causale tra animale e danno e, se opportuno, appartenenza della specie al novero di quelle gestite/protette; spetterà poi al proprietario/custode dell'animale provare l'evento di caso fortuito o altra causa esimente.
  • Il giudice di merito e la Corte possono, anche d'ufficio, rivalutare la norma applicabile (iura novit curia) sulla base dei fatti accertati; pertanto le parti devono dedurre e provare fatti idonei a coprire entrambe le possibili qualificazioni (2043 vs 2052) e non possono confidare esclusivamente in un orientamento giurisprudenziale precedente.
  • Quanto a questioni procedurali interne agli enti pubblici (delibere per costituirsi in giudizio, procure), è prudente documentare espressamente l'autorizzazione e la procura: eventuali vizi possono non essere rilevati d'ufficio se la fase processuale in cui sono sorti è ormai esaurita.

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