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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19967/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: applicando l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103/2017) ha ritenuto che il caso rientra nella fattispecie della mancata correlazione tra richiesta e sentenza. Ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso. Decisione resa il 29 marzo 2023.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento perché il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata tra le parti (mancata correlazione fra richiesta e sentenza). L'accordo prevedeva mesi 2 e giorni 20 di arresto e euro 900,00 di ammenda; il giudice aveva invece applicato mesi 4 e euro 2.000,00 per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies C.d.S., fatto accertato a Fabriano il 4/7/2020. Il ricorrente ha quindi dedotto la nullità della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza di patteggiamento; la sentenza impugnata era stata resa ai sensi di questa disposizione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta questa disposizione (introdotta dalla legge n. 103/2017) nel senso che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile, tra l'altro, per mancata correlazione tra richiesta e sentenza; nel caso concreto tale motivo è stato ritenuto fondato.

  • legge n. 103/2017

    Ha introdotto la modifica processuale (art. 448, comma 2-bis) che limita e specifica i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento.

  • art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies Cod. Strada

    Indica la fattispecie di guida in stato di alterazione (D.Lgs./C.d.S.); la sentenza impugnata aveva condannato il ricorrente per queste fattispecie, ma la censura della parte riguardava la discordanza fra la pena concordata e quella inflitta.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso sentenze di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi (es. espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena).
  • La mancata correlazione fra l'accordo (pena concordata) e la pena effettivamente applicata dal giudice costituisce motivo valido di annullamento della sentenza di patteggiamento.
  • Se il giudice si discosta dalla pena concordata in modo da risultare più gravosa per l'imputato, il ricorrente può ottenere l'annullamento in Cassazione e la rimessione degli atti al tribunale di merito per il prosieguo.
  • Per evitare contestazioni è fondamentale che l'accordo di patteggiamento sia formulato e verbalizzato in modo chiaro e preciso (importo dell'ammenda, durata della pena detentiva, qualificazione del reato).
  • La Corte può annullare senza rinvio quando la violazione è di natura tale da richiedere la ripresa del procedimento presso il giudice di merito; l'esito concreto (annullamento con o senza rinvio) dipende dalla natura e dalle conseguenze della violazione rilevata.

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