Cassazione Civile, Ordinanza n. 17779/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento rettificando, nel modello Unico IRES 2010, l'utilizzo di una perdita fiscale dichiarata per l'anno precedente, pari a euro 38.754,00. La rettifica derivava da un diverso avviso di accertamento relativo al 2009, con il quale era stato accertato un maggior reddito d'impresa in luogo della perdita dichiarata. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma la C.T.R. aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per violazione dell'art. 18, comma 2, d.lgs. 546/1992, ritenendo che i motivi fossero stati formulati con mero rinvio alle difese svolte in altro giudizio. In cassazione la società ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello per mancato autonomo esame dell'eccezione di inammissibilità; 2) violazione dell'art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sufficienza dei motivi andasse valutata in concreto, anche alla luce del contenuto dell'avviso impugnato; 3) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in tema di spese. La società ha inoltre chiesto la riunione con il ricorso relativo all'anno 2009.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente non accoglibile l'istanza di riunione per esigenze di ragionevole durata del processo. Nel merito ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della C.T.R. fosse apparente e che non fosse stato correttamente valutato il contenuto del ricorso introduttivo rispetto alla specifica pretesa fiscale. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata si era limitata a formule generiche e non aveva colto la reale doglianza della contribuente, cioè l'illegittimità dell'accertamento 2010 come conseguenza dell'illegittimità dell'atto presupposto sul 2009. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel ricorso introduttivo del processo tributario i motivi devono essere enunciati in modo sufficientemente chiaro; il mero rinvio ad altro atto non è di per sé sufficiente, ma la valutazione va compiuta in concreto rispetto al contenuto della pretesa impugnata.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il provvedimento deve essere sorretto da una motivazione idonea a rendere intelligibile il percorso decisorio.
La motivazione deve esplicitare il ragionamento del giudice in modo comprensibile e controllabile.
art. 111 Cost.
È richiesto il "minimo costituzionale" della motivazione, pena la nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione i vizi processuali, compresa la nullità della sentenza per motivazione apparente o per contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo.
Giustificano il rifiuto di formalità o attività processuali inutili che compromettano la ragionevole durata del processo.
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è denunciabile la sola anomalia motivazionale che si traduca in violazione del "minimo costituzionale" della motivazione; non rileva il mero difetto di sufficienza, ma solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non permette alcun controllo sull'esattezza e logicità della decisione.
- Nel processo tributario la sufficienza dei motivi di ricorso va apprezzata in concreto, alla luce del contenuto dell'atto impugnato e della specifica pretesa fiscale, senza arrestarsi a formule astratte o a rinvii meramente testuali ad altri atti.
- L'inammissibilità del ricorso introduttivo non può essere affermata con motivazione generica o con argomenti che non colgano la reale censura proposta dalla parte.
- Se la decisione impugnata contiene vizi sulla motivazione o sull'esame della sufficienza dei motivi, la cassazione con rinvio è necessaria per un nuovo esame da parte del giudice di merito.
- L'istanza di riunione può essere disattesa quando non apporti reale utilità processuale e rischi di determinare ritardi inutili, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.
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