Cassazione Civile, Ordinanza n. 34599/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Nel giudizio di merito il Tribunale aveva adottato un'ordinanza istruttoria, resa nelle forme emergenziali di cui all'art. 221, comma 4, L. 77/2020, con cui aveva ammesso la prova testimoniale articolata dalle parti, escludendo le circostanze negative e le mere valutazioni, e aveva ritenuto non necessario estendere il contraddittorio a un ulteriore soggetto. La parte ricorrente ha impugnato tale provvedimento deducendo, da un lato, violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell'art. 101, comma 2, c.p.c., lamentando di non poter provare che l'iniziativa della controparte fosse volta a sottrarsi alla responsabilità patrimoniale ed eludere le ragioni creditorie; dall'altro, violazione degli artt. 102 e 279, n. 4, c.p.c., contestando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo indicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi investissero un'ordinanza di mero تنظيمazione/organizzazione del processo, priva di natura decisoria e quindi non autonomamente ricorribile per cassazione come se fosse sentenza. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché la società intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
procedendo nelle forme di cui all'art. 221 co. 4 Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020
richiamato solo come base procedurale dell'ordinanza istruttoria adottata dal tribunale in regime emergenziale.
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma non esaminato nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma non esaminato nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma non esaminato nel merito per inammissibilità del ricorso.
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio e sul diritto di difesa, ma non esaminato nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del ricorso, ma la Corte ha rilevato che le censure non colpivano un provvedimento decisorio impugnabile.
richiamato per contestare la mancata integrazione del contraddittorio; la Corte non ha affrontato il merito della doglianza.
richiamato per contestare la natura del provvedimento e la mancata integrazione del contraddittorio; la Corte non ha affrontato il merito della doglianza.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
utilizzato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Non è autonomamente ricorribile per cassazione l'ordinanza che si limiti a regolare l'istruzione e l'organizzazione del processo senza contenere una statuizione decisoria sui diritti o sulle eccezioni delle parti.
- Le censure che formalmente denunciano violazioni di legge non sono ammissibili se, in concreto, mirano a impugnare un mero provvedimento ordinatorio privo di decisorietà.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e la controparte è rimasta intimata senza svolgere difese, non si provvede sulle spese di lite.
- In caso di inammissibilità del ricorso e ricorrenza dei relativi presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34577/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34578/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34579/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34580/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34581/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34582/2022 del 24/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →