Cassazione Penale, Sentenza n. 00150/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ferrari era stato condannato ex art. 334 cod. pen. per avere sottratto e utilizzato un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Il ricorso in Cassazione contestava: (1) la celebrazione del giudizio in sua assenza (art. 420-bis c.p.p.), sostenendo che non risultava provata la sua effettiva conoscenza dell'udienza nonostante la dichiarazione di rinuncia al mandato del difensore di fiducia; (2) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, senza adeguata valutazione dei parametri normativi; (3) il rifiuto della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge 24/11/1981 n. 689 con motivazione meramente apparente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha rilevato che la sola nomina di un difensore di fiducia e la sua dichiarazione di aver informato il cliente (poi rinunciante) non sono prove sufficienti della conoscenza del processo da parte dell'imputato, soprattutto quando notifiche risultano infruttuose e l'ufficio giudiziario ha dovuto nominare un difensore d'ufficio pochi giorni prima dell'udienza. Ne è conseguita la violazione del comma 2 dell'art. 420-bis c.p.p. e la Cassazione ha dichiarato la nullità sia della sentenza impugnata sia della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604, comma 5-bis, c.p.p., trasmettendo gli atti al Tribunale di Monza per il nuovo giudizio. Per effetto di ciò i secondi e terzi motivi di ricorso sono divenuti irrilevanti e non sono stati esaminati nel merito.
Norme richiamate
Norma invocata per la contestazione sostanziale (sottrazione/utilizzo di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo). Nel provvedimento d'appello era la norma base della condanna, ma la Cassazione ha annullato per vizi procedurali senza entrare nel merito della qualificazione del fatto.
Il comma 2 è stato interpretato nel senso che la nomina di un difensore di fiducia e la sua successiva rinuncia non costituiscono di per sé prova che l'imputato abbia effettivamente ricevuto la vocatio in iudicium; è necessario che vi siano elementi concreti che dimostrino la conoscenza del processo da parte dell'imputato, altrimenti procedere in absentia è illegittimo.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla notificazione del secondo decreto di citazione; dalla sentenza emerge che alcune notifiche risultarono effettuate ai sensi di questa norma ma con esito infruttuoso, elemento che ha inciso sulla valutazione della conoscenza dell'imputato.
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Richiama la nomina di un difensore d'ufficio (avvenuta tre giorni prima dell'udienza) come indice che il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato e che non vi era prova di continuità del rapporto difensore-imputato; ciò ha contribuito a escludere l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689
Norma sulla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la Corte d'appello aveva negato la conversione con motivazione ritenuta meramente apparente dal ricorrente, ma la Cassazione non ha esaminato il merito di tale questione avendo annullato per nullità procedurale.
art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Norma invocata per dichiarare la nullità delle sentenze impugnata e di primo grado e per disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di merito per un nuovo giudizio, in conseguenza della illegittima celebrazione del processo in absentia.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e la sua successiva rinuncia non sono di per sé prova che l'imputato abbia avuto conoscenza delle udienze; il giudice deve ricercare elementi concreti che dimostrino la conoscenza della vocatio in iudicium.
- Se le notifiche risultano infruttuose (es. raccomandate restituite per irreperibilità) e non vi è prova di contatto tra difensore e assistito, procedere in absentia può integrare una nullità rilevante ex art. 420-bis c.p.p.
- La nomina di un difensore d'ufficio immediatamente prima dell'udienza è un elemento che può indicare la cessazione del rapporto con il difensore di fiducia e l'assenza di effettiva comunicazione con l'imputato.
- Quando si deduce la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a valutare esplicitamente i parametri normativi e motivare la decisione; una motivazione sommaria può essere impugnata.
- La richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (l. 689/1981) richiede motivazione adeguata; se la motivazione è soltanto apparente, la decisione può essere censurata in appello o in Cassazione.
- In presenza di vizi procedurali che incidono sulla validità del contraddittorio (come l'assenza non provata), la Corte di Cassazione può annullare le sentenze e disporre il rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio.
- Per l'imputato: mantenere un contatto efficace con il proprio difensore e indicare un domicilio certo per le notifiche è essenziale per evitare il rischio di procedimenti in absentia; per il difensore: documentare i tentativi di comunicazione con il cliente per evitare contestazioni future.
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