Cassazione Civile, Ordinanza n. 19151/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore aveva già promosso un precedente giudizio, definito fino alla Corte di cassazione e poi non riassunto in rinvio, e ha introdotto un nuovo giudizio contro i Ministeri per ottenere, in occasione del transito dalla Provincia di Udine al Ministero dell'istruzione per effetto dell'art. 8, comma 2, della L. 124/1999, l'accertamento del diritto al mantenimento dell'anzianità di servizio già maturata presso l'ente di provenienza, con conseguente ricostruzione della carriera e pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale di Udine ha rigettato la domanda, decisione confermata dalla Corte d'appello di Trieste. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, richiamando le sentenze 'Agrati' della Corte EDU e sostenendo l'illegittimità della normativa interna di interpretazione autentica che avrebbe inciso sul contenzioso in materia; con il secondo, violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L. 124/1999, assumendo che la norma dovesse essere interpretata nel senso della piena salvaguardia dell'anzianità maturata presso l'ente originario e che l'art. 1, comma 218, L. 266/2005, quale interpretazione autentica in realtà innovativa, dovesse essere disapplicato o sottoposto a questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha valorizzato il precedente orientamento consolidato secondo cui il passaggio del personale degli enti locali nel ruolo del personale ATA costituisce trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva 77/187/CEE e non può comportare condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto a quelle precedenti, ma tale tutela si misura con una comparazione del trattamento retributivo globale al momento del trasferimento e non attribuisce un autonomo diritto al mantenimento dell'anzianità ai fini di una ricostruzione economica migliorativa. Da ciò ha tratto la conclusione che dall'originario art. 8 L. 124/1999 non deriva il diritto invocato dal ricorrente. Il ricorso è stato pertanto rigettato; non sono state liquidate spese, perché i Ministeri sono rimasti intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità della normativa interna di interpretazione autentica; la Corte non accoglie la censura
la norma tutela il lavoratore nel passaggio di personale nei limiti della conservazione di condizioni non peggiorative, ma non riconosce un autonomo diritto al mantenimento dell'anzianità per ottenere una ricostruzione di carriera migliorativa
art. 1, comma 218, L. 266/2005
richiamato come norma di interpretazione autentica; la Corte, nel solco della propria giurisprudenza, non ne accoglie la censura di illegittimità nel caso di specie
indicato come base del procedimento camerale non partecipato
richiamato quale vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
usato per il rinvio ai precedenti conformi in tema di rapporto tra le diverse pronunce intervenute sulla questione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato
direttiva 77/187/CEE
il passaggio del personale è qualificato come trasferimento d'impresa ai fini della tutela del lavoratore
direttiva 2001/23/CE
richiamata come testo di rifusione della disciplina europea sul trasferimento d'impresa
Corte EDU, Agrati
richiamata dal ricorrente per sostenere l'illiceità della normativa di interpretazione autentica
Massime di principio
- Nel passaggio del personale da un ente pubblico a un altro, la tutela derivante dalla disciplina sul trasferimento d'impresa impone una verifica comparativa delle condizioni di lavoro complessivamente godute al momento del trasferimento, con divieto di un peggioramento del trattamento globale.
- L'originaria disciplina nazionale sul transito del personale non va letta come riconoscimento di un diritto generale al mantenimento dell'anzianità pregressa ai fini di una ricostruzione di carriera economicamente più vantaggiosa, se tale pretesa non emerge espressamente dalla norma interpretata alla luce del diritto eurounitario.
- Le censure fondate sulle pronunce della Corte EDU e sul contrasto con norme di interpretazione autentica non possono essere accolte quando il preteso diritto sostanziale non sia desumibile, in concreto, dalla disciplina applicabile così come consolidata dalla giurisprudenza di legittimità.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito il significato della disciplina di trasferimento del personale e il rapporto con il diritto dell'Unione e con la giurisprudenza europea, il ricorso che riproponga la medesima questione di diritto senza nuovi argomenti decisivi è infondato.
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