Cassazione Penale, Ordinanza n. 17957/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e su accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione sia in ordine alle ragioni della ritenuta responsabilità penale, sia in relazione alla mancata revoca della confisca di un telefono cellulare. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure non fossero ammissibili nel giudizio di legittimità contro una sentenza emessa in concordato in appello, poiché il ricorso può investire solo la formazione della volontà delle parti, il consenso del pubblico ministero e il contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo, oltre all'eventuale illegalità della pena; non possono invece essere dedotti motivi rinunciati, contestazioni sulla responsabilità o vizi della motivazione sulla pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto con un motivo non consentito avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La Corte ha rilevato che le doglianze riguardavano profili estranei al perimetro del ricorso ammissibile in caso di concordato in appello, ossia la responsabilità penale e la confisca del telefono, mentre non veniva dedotta alcuna illegalità della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma di concorso di persone nel reato per il fatto oggetto di condanna.
art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di merito.
art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato quale aggravante o circostanza speciale riferita al reato di stupefacenti contestato.
La sentenza resa su accordo delle parti in appello limita fortemente i motivi deducibili in cassazione; sono censurabili solo vizi inerenti alla formazione dell'accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia o all'illegalità della pena.
Richiamato per escludere che, nel ricorso contro la sentenza concordata in appello, possa dedursi la mancata valutazione delle cause di proscioglimento.
Usato in comparazione per evidenziare che il concordato in appello ha disciplina diversa e più restrittiva rispetto all'applicazione della pena su richiesta delle parti.
Richiamato per sottolineare che le ipotesi di annullamento nel concordato in appello sono più limitate di quelle previste per il patteggiamento.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione 'senza formalità'.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti dei vizi che incidono sulla validità del concordato, sul consenso delle parti o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo, oltre che per l'eventuale illegalità della pena.
- Nel concordato in appello non sono deducibili censure che investano motivi rinunciati, la responsabilità penale o la qualificazione giuridica del fatto, salvo che emerga un vizio riconducibile alla formazione dell'accordo o un'ipotesi di pena illegale.
- La nozione di illegittimità rilevante in cassazione, nel contesto del concordato in appello, coincide con la pena diversa da quella prevista dalla legge o eccedente i limiti edittali, non con la mera contestazione della sua determinazione o motivazione.
- La disciplina del concordato in appello ha un perimetro di impugnazione più ristretto rispetto al patteggiamento, poiché l'accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione e non consente di riaprire il thema decidendum sulla responsabilità.
- Quando il ricorso è inammissibile per motivo non consentito, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità e applica le conseguenze economiche previste dalla legge, comprese spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.
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