Cassazione Penale, Sentenza n. 48633/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 co.2 lett.b) C.d.S.), deducendo: 1) violazione di legge e travisamento della prova per mancanza della "verifica primitiva" dell'etilometro dopo riparazione (richiamando art.4 D.M.196/90 e circolare 87/91) e altre presunte irregolarità tecniche; 2) errata determinazione della misura della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) perché il veicolo era formalmente intestato a società ma l'imputato ne era, a suo dire, l'esclusivo utilizzatore tramite rapporto negoziale (leasing), per cui il mezzo sarebbe comunque confiscabile e non soggetto al raddoppio della sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di allegazione: non è stata fornita una contestazione specifica e probante del corretto funzionamento dell'etilometro (vizi strumentali o assenza/inattualità dei controlli), mentre la documentazione di omologazione e revisioni e l'esito coerente degli accertamenti sostenevano l'affidabilità dell'esame alcolimetrico. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che, essendo il veicolo intestato a soggetto terzo con autonoma soggettività giuridica, non era possibile disporne la confisca a carico del conducente; l'asserita qualità di esclusivo utilizzatore non è stata provata con il titolo negoziale, pertanto il raddoppio della sospensione è stato ritenuto legittimo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Si mantiene altresì il quadro sanzionatorio di merito: condanna per guida in stato di ebbrezza (4 mesi di arresto e €1.500 di ammenda, sostituita con lavori di pubblica utilità) come disposto in primo grado e confermato in appello.
Norme richiamate
D.Lvo 30 aprile 1992 n.285, art.186 comma 2 lett.b)
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha confermato che l'esito positivo dell'etilometro, se non efficacemente contestato con specifici elementi, costituisce prova dello stato di ebbrezza.
D.Lvo 30 aprile 1992 n.285, art.186 comma 2 sexies
Aggravante applicata per la guida in orario notturno; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante di cui al comma.
D.Lvo 30 aprile 1992 n.285, art.186 comma 9-bis
Previsione sulla sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità; nel caso di specie la pena è stata sostituita conformemente a tale disposizione.
D.M. 196/1990, art.4
La parte ricorrente invocava l'obbligo di verifica primitiva dell'etilometro a seguito della riparazione; la Corte ha però ritenuto che l'omologazione rilasciata dalla M.C.T.C. dopo le prove del CSRPAD e le revisioni periodiche costituiscano prova dell'idoneità dello strumento, sicché l'onere di allegazione grava sul difensore che deve dimostrare specifici vizi.
Circolare ministeriale 87/1991
Richiamata dal ricorrente come esplicativa dell'obbligo di verifiche; la Corte ha valutato che la circolare non solleva l'onere probatorio della difesa e che la documentazione di omologazione e revisioni, salvo contestazioni precise, legittima l'uso dello strumento.
Regolamento Codice della Strada, art.379 comma 7 e comma 8
Norme che disciplinano le verifiche preliminari e periodiche degli etilometri; la Corte ha spiegato che l'omologazione dalla M.C.T.C. attesta l'effettuazione delle prove da parte del CSRPAD e l'esito positivo delle verifiche, rendendo rilevante l'onere della difesa di dimostrare l'assenza o l'inattualità dei controlli.
Codice di procedura penale, art.616
Norma che prevede l'onere delle spese e l'eventuale versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13/6/2000 n.186
Richiamata in tema di determinazione delle somme in caso di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e comunque ha applicato la sanzione pecuniaria prevista.
Massime di principio
- La documentazione di omologazione e delle revisioni periodiche di un etilometro pesa fortemente a favore della regolarità dell'accertamento: chi contesta deve allegare fatti specifici e probanti (vizi strumentali, mancate verifiche, dati contrari), non semplici richieste esplorative di documenti.
- L'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza salvo che la difesa fornisca elementi concreti e specifici che dimostrino errori di strumentazione o l'assenza/inattualità dei controlli prescritti.
- La mera dichiarazione di essere "esclusivo utilizzatore" di un veicolo intestato a terzi (es. leasing) non basta a far prevalere misure ablative come la confisca: è necessario produrre e provare il titolo negoziale che attribuisce diritti reali o personali qualificati sul bene.
- Se il veicolo è intestato a un soggetto terzo con autonoma personalità giuridica, la confisca non è ordinariamente applicabile al conducente estraneo al rapporto di proprietà; la sospensione della patente può essere raddoppiata quando il proprietario sia diverso dal conducente secondo le norme vigenti.
- In Cassazione i ricorsi manifestamente carenti di allegazioni specifiche vengono dichiarati inammissibili e ciò può comportare oneri di spese e somme alla Cassa delle Ammende: occorre quindi una valutazione preventiva e puntuale della prova prima di proporre ricorso.
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