Cassazione Penale, Ordinanza n. 33070/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione dell'art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989, in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito nella legge n. 48 del 2017. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il requisito del pericolo per la sicurezza dovesse essere accertato anche nel giudizio penale relativo alla violazione del divieto di accesso. La prospettazione difensiva muoveva dalla natura bifasica della disciplina: il pericolo per la sicurezza costituirebbe il presupposto per l'adozione del provvedimento del Questore, mentre la successiva contravvenzione consisterebbe nella violazione del divieto validamente adottato. Il ricorrente ha quindi contestato la ritenuta sussistenza del reato previsto dall'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il pericolo per la sicurezza rileva nella fase genetica del provvedimento del Questore e non deve essere nuovamente accertato in occasione della singola violazione. La contravvenzione si perfeziona con il mero accesso alla zona vietata, purché esista un provvedimento di divieto riferibile al destinatario e questi ne abbia avuto conoscenza o concreta possibilità di conoscenza. Il giudice penale deve verificare l'esistenza, la riferibilità e la conoscibilità del comando, ma non può ordinariamente disapplicare il provvedimento amministrativo rivalutando nel giudizio penale il pericolo per la sicurezza che ne aveva giustificato l'adozione. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 6, comma 6, legge n. 401/1989
Il testo richiama la violazione dell'art. 6, comma 6, della legge n. 401/1989.
La disposizione è indicata come norma della condanna confermata nei precedenti gradi.
art. 10, comma 2, decreto-legge n. 14/2017
Il Questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso; il contravventore al divieto è punito.
La norma è interpretata come struttura bifasica: il pericolo per la sicurezza costituisce presupposto dell'adozione del divieto, mentre il reato successivo consiste nella mera trasgressione del divieto validamente emanato.
Il decreto-legge n. 14/2017 è richiamato come convertito nella legge n. 48/2017.
La norma di conversione è indicata senza una specifica ulteriore interpretazione autonoma.
art. 16 Cost.
La libertà di circolazione può essere limitata secondo i presupposti costituzionali richiamati.
Il requisito del pericolo per la sicurezza è letto in senso costituzionalmente orientato quale limite sostanziale all'adozione della misura preventiva.
Alla declaratoria di inammissibilità segue l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La disposizione è applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nella disciplina del divieto di accesso disposto dal Questore, il pericolo per la sicurezza costituisce presupposto genetico della misura amministrativa e non elemento costitutivo da accertare nuovamente nel processo penale per la sua violazione.
- La contravvenzione prevista per la violazione del divieto di accesso si perfeziona, in linea generale, con il mero accesso del destinatario alla zona interdetta, senza necessità di ulteriori condotte aggressive o della prova di un pericolo attuale nel singolo episodio.
- Nel giudizio penale per la violazione del divieto, il giudice deve verificare l'esistenza del provvedimento, la sua riferibilità all'imputato e la conoscenza o concreta conoscibilità del comando; non deve invece rivalutare ordinariamente il pericolo per la sicurezza già considerato nella fase di adozione della misura.
- La contestazione relativa all'insussistenza del pericolo per la sicurezza o all'inadeguatezza della motivazione attiene, di regola, alla legittimità del provvedimento amministrativo e non può essere trasformata in un elemento costitutivo della contravvenzione.
- La disapplicazione ordinaria del provvedimento del Questore nel processo penale, fondata sulla rivalutazione del pericolo per la sicurezza, è incompatibile con la struttura dell'illecito incentrato sulla disobbedienza a un comando amministrativo già emanato.
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