Cassazione Penale, Sentenza n. 42585/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva rideterminato la pena per il reato di falsa testimonianza. La difesa censura violazioni di legge (artt. 42, 43, 59 e 384 c.p.) e mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicata la causa di non punibilità di cui al primo comma dell'art. 384 c.p. (chi dichiara il falso per salvare se stesso da una prospettata incriminazione), o almeno verificata la rilevanza putativa di tale scriminante dato lo stato sostanziale dell'Esposito (avrebbe pianificato la rapina con altri ma non partecipato per un fatto accidentale, aveva fornito informazioni che poi sono state usate da terzi e dunque avrebbe potuto temere un coinvolgimento penale), per cui la rappresentazione del rischio avrebbe inciso sull'elemento soggettivo della falsa testimonianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero già escluso sia il presupposto oggettivo sia quello soggettivo della causa di non punibilità ex art. 384 c.p., in quanto dalle indagini e dagli atti non risultavano indizi di reità a carico dell'Esposito e la sua posizione era stata qualificata come mera spettatore. La Corte ha inoltre osservato che il timore soggettivo di essere incriminato non può fondarsi su mere supposizioni ma richiede elementi seri e una consequenzialità immediata tra deposizione e nocumento temuto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità prevista per chi dichiara il falso per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo da un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore opera solo se il timore è basato su un rapporto di immediata e inderogabile consequenzialità con il contenuto della deposizione e non su mera supposizione; richiede verifica sia del presupposto oggettivo che di quello soggettivo
art. 63, secondo comma, cod. proc. pen.
Riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in presenza di indizi di reità; la Corte ha esaminato se fossero sussistenti indizi tali da influire sull'utilizzabilità e sull'operatività della scriminante ma ha escluso che tale situazione sussistesse
Norme richiamate dalla difesa in relazione alla imputabilità, al dolo/colpa e alla determinazione della pena; la Corte non ha ritenuto sussistenti i profili contestati relativi alla motivazione sull'elemento soggettivo e alla applicabilità di attenuanti o cause di esclusione
Norma richiamata dalla difesa in tema di misure di sicurezza (si prospettava che l'Esposito avrebbe potuto subire una misura di sicurezza se fosse stato coinvolto nella rapina); la Corte ha ritenuto irrilevante tale profilo alla luce dell'assenza di indizi di reità
art. 129, comma 1 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio questioni rilevabili in ogni stato e grado del processo; la Corte ha precisato che la causa di non punibilità poteva essere esaminata anche se non dedotta in appello
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai poteri della Corte e alla possibilità di esaminare questioni non dedotte in appello se rilevabili d'ufficio; ha consentito alla Corte di Cassazione di valutare il profilo della scriminante
Massime di principio
- La causa di non punibilità per chi rende false dichiarazioni per salvarsi da un grave e inevitabile danno alla libertà o all'onore (art. 384 c.p.) richiede non solo la rappresentazione soggettiva del pericolo, ma anche che tale rappresentazione sia fondata su elementi concreti e su un nesso di immediata consequenzialità tra deposizione e danno temuto; non è sufficiente la mera supposizione.
- Se dalle indagini preliminari e dagli atti non emergono indizi di reità a carico del teste, è difficile che possa ritenersi sussistente la condizione di costrizione morale o putativa tale da escludere la punibilità per falsa testimonianza.
- La Corte di Cassazione può esaminare d'ufficio, anche se non dedotto in appello, profili rilevabili in ogni stato del processo (art. 129 c.p.p.); tuttavia l'accoglimento richiede che il presupposto sia effettivamente provato o logicamente ricavabile dagli atti.
- Nel valutare la responsabilità per falsa testimonianza va distinto il profilo oggettivo (esistenza di una condizione che giustifichi la menzogna) da quello soggettivo (la convinzione dell'agente che tale condizione sussista) e la difesa deve fornire elementi seri per entrambe le dimensioni.
- Comportamenti cooperativi in fase di indagine e poi radicale mutamento dichiarativo in dibattimento costituiscono elementi rilevanti per la valutazione della buona fede o dell'eventuale motivazione a mentire (es. per favorire terzi).
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