Cassazione Penale, Sentenza n. 38193/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità assoluta per omessa/errata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello: la notifica via p.e.c. al difensore e domiciliatario riportava per errore il nome "PALMA FRANCESCO" anziché "PALMA FABRIZIO", motivo per cui si chiedeva l'annullamento della sentenza per violazione della legge processuale
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile perché il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che, sebbene la p.e.c. di accompagnamento riportasse il nome errato, il decreto di citazione stesso (esaminato direttamente dalla Corte) conteneva il nome corretto (Fabrizio), luogo e data di nascita e la data della sentenza di primo grado: elementi plurimi e univoci che eliminavano qualsiasi dubbio sul destinatario. Si è affermato che l'errore materiale nella p.e.c. non comportava la nullità assoluta della notifica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare €3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
Articolo richiamato in relazione ai reati per cui l'imputato era stato condannato; non oggetto di interpretazione specifica nel provvedimento di cassazione
Articolo richiamato in relazione ai reati per cui l'imputato era stato condannato; non oggetto di interpretazione specifica nel provvedimento di cassazione
Richiamato come norma che disciplina la nullità assoluta degli atti; la Corte ha ritenuto che l'errore nel nome riportato nella p.e.c. di accompagnamento non integrasse una nullità assoluta laddove il contenuto dell'atto notificato consentiva l'identificazione univoca del destinatario
Norma richiamata per la disciplina della trattazione scritta del procedimento in Cassazione durante il periodo di vigenza (termine di vigenza poi modificato); rilevante per le modalità di trattazione del ricorso
Norma che consente la condanna per spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di €3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della inammissibilità
Massime di principio
- Un errore materiale nel nome indicato nella p.e.c. di accompagnamento non determina automaticamente la nullità assoluta della notifica se l'atto notificato contiene dati univoci (nome corretto, data e luogo di nascita, riferimento alla sentenza) che consentono di identificare inequivocabilmente il destinatario
- La nullità processuale va valutata sulla base del concreto effetto dell'irregolarità: è necessario dimostrare che l'errore abbia creato dubbio reale o impedito la conoscenza dell'atto, non basta un mero vizio formale
- In caso di notifica al difensore domiciliatario, la Corte può considerare valida la comunicazione quando il difensore era già costituito e il domicilio eletto risulta chiaro negli atti
- La Corte di Cassazione può esaminare direttamente l'atto impugnato (es. decreto di citazione) per verificare la sussistenza di nullità, e segue la giurisprudenza che non estende la nullità per incongruenze facilmente ricostruibili
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); chi impugna per vizi di notifica deve valutare accuratamente l'effettivo pregiudizio subito
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