Cassazione Penale, Sentenza n. 27216/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore contestava che nella sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) il G.u.p. aveva omesso di statuire la confisca del profitto dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), nonostante sussistessero elementi e un provvedimento di sequestro preventivo (art. 321, comma 2 c.p.p.) sulle somme indicate come oggetto di confisca. Il ricorso ha dedotto che tale omissione integrava la mancata applicazione di una misura obbligatoria prevista dal combinato disposto degli artt. 640-quater e 322-ter c.p., configurando un vizio di illegittimità di legge impugnabile in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha annullato la sentenza del G.u.p. limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca e ha rinviato al Tribunale di Milano (Sezione GIP-GUP) per nuovo esame, con l'ordine di pronunciarsi sulla confisca del profitto relativo ai capi 1), 3), 5), 10) e 12) dell'imputazione, disponendo la confisca in via diretta o, se non possibile, per equivalente. La Corte ha inoltre richiamato la necessità di accertare l'esatto ammontare del profitto prima di decidere tra confisca diretta o per equivalente.
Norme richiamate
applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
Regola la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti; in generale vincola la possibilità di impugnazione salvo i limiti previsti, ma non esclude la cassazione per omissione di misure di sicurezza obbligatorie
Descrive il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, da cui può derivare l'obbligo di confisca del profitto
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
"sulle somme individuate come oggetto di confisca"
Consente il sequestro preventivo delle somme individuate come oggetto di confisca, strumento cautelare propedeutico all'esecuzione della confisca
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Limita i motivi di ricorso in cassazione per PM e imputato dopo l'applicazione della pena su richiesta; tuttavia non impedisce il ricorso quando è in gioco l'omissione di una misura di sicurezza obbligatoria, che rientra nella disciplina generale (art. 606)
inserimento del comma 50 che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis
Ha modificato l'ambito di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento per PM e imputato, limitando i motivi di cassazione ma preservando profili di illegittimità di legge per misure obbligatorie
Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)
Principio secondo cui la sentenza di patteggiamento che ometta una misura di sicurezza obbligatoria è impugnabile in cassazione secondo la disciplina generale (art. 606 c.p.p.), consentendo al PM di proporre ricorso per omissioni di legge relative a misure obbligatorie
Disciplina generale dei motivi di ricorso per cassazione esercitabili da chiunque vi abbia interesse, richiamata per fondare il ricorso contro omissioni di misure obbligatorie
artt. 640-quater e 322-ter cod. pen.
Stabiliscono l'obbligatorietà della confisca del profitto per talune tipologie di reato (nello specifico collegata alla truffa per erogazioni pubbliche), imponendo la confisca diretta o per equivalente; la loro applicazione è obbligatoria anche in caso di patteggiamento
art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ha richiamato che tale procedura non esime dall'applicare misure obbligatorie previste dalla legge
Massime di principio
- In caso di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), l'omissione di una misura di sicurezza o di confisca che la legge rende obbligatoria costituisce un vizio di illegittimità impugnabile in cassazione ai sensi della disciplina generale (art. 606 c.p.p.), nonostante i limiti dettati dall'art. 448 c.p.p.
- Quando la norma sostanziale prevede la confisca obbligatoria del profitto (es. artt. 640-quater e 322-ter), il giudice che omette tale statuizione commette un errore di legge che deve essere sanato con annullamento parziale e rinvio per nuova decisione sulla confisca.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso in cassazione contro una sentenza di patteggiamento se questa omette una misura obbligatoria prevista dalla legge, avvalendosi della giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha chiarito l'eccezione ai limiti dell'art. 448 c.p.p.
- In fase di rinvio il giudice dovrà accertare in fatto l'esatto ammontare del profitto e dare priorità alla confisca diretta; la confisca per equivalente è ammessa solo se la confisca diretta non è possibile.
- Se è stato disposto un sequestro preventivo sulle somme indicate come oggetto di confisca, tale provvedimento è idoneo a preservare la disponibilità delle somme in vista dell'accertamento e dell'esecuzione della confisca.
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