Sentenza n. 249/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento della determina del-OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-con la quale l’autorità resistente, all’esito del procedimento disciplinare, ha disposto nei confronti del ricorrente la perdita del grado per rimozione e, per l’effetto, ha ulteriormente disposto l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’esercito italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 13 giugno 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina conclusiva del procedimento disciplinare con perdita del grado per rimozione e iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano senza grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione disciplinare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della perdita del grado, adottata in relazione a condotte oggetto di un procedimento penale definito con sentenza di patteggiamento. Ha dedotto, anzitutto, la violazione della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 66/2010 e delle norme del codice di procedura penale, sostenendo che l'Amministrazione avesse attribuito alla sentenza di patteggiamento piena efficacia extrapenale, nonostante la novella richiamata dal ricorrente, e che non potesse fondare la decisione esclusivamente su tale pronuncia. Ha inoltre dedotto eccesso di potere sotto plurime figure sintomatiche, tra cui contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento, erroneità e perplessità, nonché violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, affidamento, buona fede e leale collaborazione. In particolare, ha sostenuto che l'inchiesta amministrativa si fosse appiattita sugli atti del procedimento penale, senza autonoma valutazione dei fatti; che la Commissione di disciplina avesse esaminato in modo sbrigativo gli addebiti e le giustificazioni; che il provvedimento fosse affetto da automatismo sanzionatorio e difetto di motivazione; che fosse stato leso il diritto di difesa mediante la mancata conoscenza del fascicolo del pubblico ministero e l'omessa o insufficiente considerazione degli elementi a discarico. I fatti riguardavano l'abuso della qualità di pubblico ufficiale nell'ambito di indagini delegate, con prospettazione di irregolarità contabili a un indagato e offerta di sistemazione della posizione in cambio della promessa di assunzione di una persona vicina al militare.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che la sanzione fosse fondata esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento, rilevando che l'inchiesta formale e il rapporto dell'ufficiale inquirente erano anteriori alla pronuncia penale e che l'Amministrazione aveva utilizzato e autonomamente valutato intercettazioni, verbali e altri elementi d'indagine. Ha quindi riconosciuto l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Ha ritenuto infondata anche la censura di recepimento acritico degli atti penali, poiché il provvedimento era plurimotivato e la Commissione aveva fatto proprie le esaustive conclusioni dell'ufficiale inquirente, dopo una specifica valutazione della rilevanza disciplinare delle condotte. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui l'Amministrazione può utilizzare, a fini istruttori, gli accertamenti compiuti in sede penale senza doverli necessariamente ripetere; il dipendente può contestarli con elementi di oggettivo spessore, che devono essere ponderati. Ha escluso la violazione del diritto di difesa, essendo stata notificata la contestazione degli addebiti, nominato un difensore di fiducia e presentate memorie difensive, che l'Amministrazione aveva esaminato. Ha respinto anche la censura di omessa motivazione degli elementi a discarico, rilevando che tali elementi erano stati considerati ma ritenuti recessivi rispetto alla gravità dei fatti e alla loro incompatibilità con i doveri di moralità, rettitudine, correttezza e con il giuramento prestato. Infine, ha affermato che la valutazione della gravità dell'illecito disciplinare e della sanzione costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento, vizi non ravvisati nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplinano il procedimento disciplinare militare applicato al ricorrente.
Sono richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina del procedimento disciplinare militare.
Disciplinano la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, richiamata nella vicenda penale sottostante.
È invocato dal ricorrente per sostenere la neutralizzazione degli effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento; il TAR ritiene comunque che la sanzione non sia fondata esclusivamente su tale pronuncia.
Il giudice richiama il principio secondo cui, per escludere la veridicità dei fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare, rileva un giudicato assolutorio sull'insussistenza del fatto o sulla mancata commissione da parte del dipendente; nelle altre ipotesi l'Amministrazione può utilizzare gli accertamenti penali a fini istruttori, purché valuti le eventuali contestazioni dotate di oggettivo spessore.
artt. 2, 9, 32 e 97 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure relative a difesa, imparzialità, buon andamento e proporzionalità dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Il procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente pubblico, anche militare, conserva autonomia rispetto al procedimento penale relativo ai medesimi fatti; l'Amministrazione può fondare la propria decisione sugli elementi acquisiti in sede penale, purché li valuti autonomamente sotto il profilo della rilevanza disciplinare e non si limiti a recepirli acriticamente.
- L'Amministrazione può utilizzare a fini istruttori gli accertamenti compiuti nel procedimento penale senza doverli necessariamente ripetere in sede disciplinare. Le contestazioni del dipendente devono essere specificamente esaminate quando presentino oggettivo spessore e concreta valenza.
- La sentenza di patteggiamento non determina, di per sé, l'illegittimità della sanzione disciplinare quando il provvedimento risulti fondato anche su elementi investigativi acquisiti e autonomamente valutati anteriormente o indipendentemente dalla pronuncia penale.
- La garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare risulta assicurata dalla rituale contestazione degli addebiti, dalla possibilità di nominare un difensore e di presentare memorie, ove tali difese siano effettivamente esaminate dall'Amministrazione.
- La valutazione della gravità dei fatti e la scelta della sanzione disciplinare costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice di legittimità soltanto per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento o altri concreti vizi di eccesso di potere.
- La motivazione del provvedimento disciplinare è sufficiente quando espone in modo articolato le ragioni della sanzione e dà conto degli elementi a discarico, anche mediante la loro valutazione come recessivi rispetto alla gravità dei fatti accertati.
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