Cassazione Penale, Sentenza n. 37511/2024 del 11/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
DI TRAPANI ha proposto incidente di esecuzione chiedendo: 1) l'unificazione e la rideterminazione delle pene temporanee inflitte con più sentenze e la declaratoria di estinzione delle stesse ai sensi dell'art. 184 cod. pen.; 2) il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati e altri reati. Il ricorrente ha sostenuto che, avendo già scontato l'isolamento diurno e oltre trent'anni di reclusione, le pene temporanee dovevano ritenersi estinte e che l'art. 184 non richiederebbe l'estinzione dell'ergastolo per amnistia, indulto o grazia come presupposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha condiviso l'interpretazione del giudice dell'esecuzione secondo cui il primo comma dell'art. 184 cod. pen. pone come presupposto un'unica causa (l'estinzione dell'ergastolo per amnistia, indulto o grazia) dalla quale discendono tre possibili effetti sulle pene temporanee: esecuzione per intero, riduzione alla metà se l'isolamento diurno è stato integralmente esplicato, o estinzione se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni. Poiché nel caso non è intervenuta l'estinzione dell'ergastolo per le cause indicate, la richiesta di estinzione delle pene temporanee è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno applicato a norma del capoverso dell'articolo 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.
La Corte interpreta l'art. 184 come subordinante tutti gli effetti sulle pene temporanee all'avvenuta estinzione dell'ergastolo per amnistia, indulto o grazia. Da tale presupposto derivano tre esiti distinti (esecuzione per intero, riduzione alla metà, estinzione se detenzione >30 anni).
capoverso relativo all'isolamento diurno
Rilevante ai fini dell'art. 184 per valutare se l'isolamento diurno sia stato integralmente scontato e quindi per applicare la riduzione alla metà della pena temporanea.
artt. 665 e 672 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nel motivo di ricorso; attengono al procedimento esecutivo e ai mezzi di impugnazione, utilizzate per contestare la decisione del giudice dell'esecuzione.
artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamati nella fase pregiudiziale: le norme disciplinano la competenza e le ipotesi di ricorso in materia di estinzione della pena; la Corte ha respinto la qualificazione del ricorso come opposizione sulla base della natura mista dell'incidente.
artt. 3, 13, 27 e 117 Cost.
Richiamati dal ricorrente per profili costituzionali (principio di umanità della pena, proporzionalità, tutela dei diritti fondamentali e controllo di legittimità rispetto al diritto dell'Unione). La Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione riconducibile alle norme costituzionali invocate, dato il corretto esercizio dell'interpretazione di art. 184.
artt. 2, 3, 5, 6 e 7 Convenzione EDU
Richiamati dal ricorrente per presunte violazioni di diritti umani; la Corte non ha ritenuto fondati tali profili alla luce della corretta interpretazione normativa.
Norma che legittima la condanna alle spese in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Giurisprudenza richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria accessoria nei confronti del proponente quando il ricorso presenta profili di colpa.
Massime di principio
- L'art. 184 cod. pen. applica i suoi effetti sulle pene temporanee solo se l'ergastolo si è estinto per amnistia, indulto o grazia: tale estinzione è presupposto necessario e unico da cui si ricavano i tre possibili esiti (esecuzione per intero, riduzione alla metà se isolamento diurno integralmente esplicato, estinzione se detenzione oltre 30 anni).
- Il semplice fatto di aver scontato l'isolamento diurno o oltre trenta anni di detenzione non determina automaticamente l'estinzione delle pene temporanee: occorre verificare se l'ergastolo sia stato effettivamente estinto dalle cause di clemenza previste dalla norma.
- In incidenti di esecuzione di natura mista (es. unificazione/rideterminazione e riconoscimento della continuazione) il giudice dell'esecuzione valuta contestualmente gli effetti della continuazione e le eventuali conseguenze previste dall'art. 184; le doglianze sulla corretta interpretazione della norma vanno fondate su elementi probatori o di diritto che dimostrino l'intervenuta estinzione dell'ergastolo.
- Nel predisporre un ricorso in casi analoghi, il difensore dovrebbe documentare in modo specifico l'intervento di provvedimenti di clemenza (amnistia, indulto, grazia) o altri atti idonei a estinguere l'ergastolo, e non limitarsi a dedurre il mero superamento di periodi di detenzione.
- La mancata ammissione del ricorso manifesta può comportare condanne per spese e somme accessorie; quindi valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni per questioni già ben affrontate dalla giurisprudenza.
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