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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22950/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di una procedura fallimentare relativa a una società di fatto. Una società a responsabilità limitata aveva partecipato a una vendita di beni immobili disposta dal giudice delegato e, dopo essere stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con acquisizione della cauzione all'attivo fallimentare, aveva proposto reclamo ex art. 26 l. fall. dinanzi al tribunale. Il reclamo era fondato anche sulla dedotta induzione in errore circa la sanabilità del complesso immobiliare, asseritamente desunta dalle conclusioni dei consulenti tecnici del curatore. Il tribunale rigettava il reclamo ritenendolo inammissibile per tardività rispetto al termine di tre giorni ritenuto applicabile ratione temporis e, comunque, infondato nel merito. Contro il decreto del tribunale la società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il testo della decisione di legittimità non riporta specificamente i singoli motivi, limitandosi a esaminare la questione del termine di impugnazione e della sua decorrenza dalla comunicazione di cancelleria del provvedimento. Il fallimento resisteva con controricorso, eccependo la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione/notificazione di cancelleria del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che, in materia fallimentare, la comunicazione eseguita dalla cancelleria fosse idonea a far decorrere il termine di impugnazione anche per il ricorso straordinario per cassazione avverso decreti a contenuto decisorio del tribunale fallimentare. Ha osservato che la comunicazione era avvenuta via PEC con trasmissione del testo integrale del decreto e che la disciplina dell'art. 133 c.p.c., come novellato, non incide su tale regime speciale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l. fall.

    Nel testo anteriore e in quello novellato, la comunicazione di cancelleria fa decorrere il termine di impugnazione; tale regola si estende anche al ricorso per cassazione avverso decreti decisori del tribunale fallimentare.

  • d.lgs. n. 5/2006

    La Corte richiama la riforma fallimentare per distinguere il regime temporale applicabile, ma ribadisce che nel caso concreto resta applicabile il testo anteriore all'intervento riformatore.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    La trasmissione via PEC da parte della cancelleria assicura la comunicazione del testo integrale del provvedimento.

  • art. 133 c.p.c., comma 2

    La disposizione, come novellata, riguarda le notificazioni effettuate su impulso di parte e non incide sulla speciale disciplina della comunicazione di cancelleria prevista per il rito fallimentare.

  • art. 325 c.p.c.

    Il richiamo serve a chiarire che la regola sulla decorrenza dei termini brevi per le impugnazioni non neutralizza la disciplina speciale della comunicazione di cancelleria nel procedimento fallimentare.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento fallimentare, la comunicazione del provvedimento effettuata dalla cancelleria è idonea a far decorrere il termine per impugnare, anche quando l'impugnazione sia proposta con ricorso per cassazione avverso un decreto a contenuto decisorio del tribunale fallimentare.
  • La trasmissione del provvedimento via PEC da parte della cancelleria, dopo la modifica dell'art. 45 disp. att. c.p.c., garantisce la conoscenza del testo integrale del provvedimento e rende certa la data di decorrenza del termine.
  • La disciplina generale dell'art. 133 c.p.c. non prevale sulla disciplina speciale e derogatoria prevista per la procedura concorsuale, la quale è ispirata a esigenze di speditezza del procedimento.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine decorrente dalla comunicazione di cancelleria, esso è inammissibile indipendentemente dall'esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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