Cassazione Penale, Sentenza n. 2160/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per vizi di motivazione: si censura che la Corte d'appello abbia valorizzato solo la consulenza tecnica del PM ritenendo l'eccessiva velocità unica causa del sinistro nonostante gli agenti non avessero rilevato violazioni formali degli artt. 141 o 142 codice della strada; si sostiene l'interruzione del nesso causale ad opera del comportamento colposo della vittima che si era immessa nella carreggiata con diritto di precedenza dell'imputato; si lamenta inoltre che non sia stata quantificata la responsabilità concorrente della vittima ai fini della determinazione della pena (richiamando l'art. 133 cod. pen.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e, per larga parte, riguardanti il merito (non sindacabili in sede di legittimità). Ha confermato che i giudici di merito hanno logicamente e congruamente valutato la prova: l'imputato procedeva a velocità superiore al limite di 50 km/h e alle condizioni di luce e prossimità dell'intersezione avrebbe potuto evitare l'impatto con una frenata; pertanto sussiste il nesso di causalità della colpa. Ha escluso che il comportamento colposo della vittima abbia interrotto il nesso causale o escluda la colpa dell'imputato. Sul piano sanzionatorio ha rilevato l'inammissibilità del motivo sulla pena (non dedotto in appello) e comunque ha osservato che i giudici di merito hanno applicato la diminuente prevista dal comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen. tenendo conto del concorso di colpa della vittima. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
Norma che disciplina l'omicidio stradale; applicata per affermare la responsabilità colposa dell'imputato. Il comma 7 (richiamato) prevede una diminuente quando vi sia concorso di colpa della vittima; i giudici di merito l'hanno applicata nella determinazione della pena.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamato dal ricorrente in relazione alla quantificazione del concorso di colpa della vittima: la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata adeguatamente dedotta in appello e comunque i giudici hanno tenuto conto del concorso di colpa mediante l'applicazione della diminuente di cui all'art. 589-bis, comma 7.
art. 141 e art. 142 cod. strada (norme sulla circolazione e limiti di velocità)
Gli agenti non avevano rilevato violazioni formali di tali articoli, ma la Corte ha valutato, sulla base della prova complessiva, l'eccessiva velocità rispetto al limite di 50 km/h e alle condizioni della strada come causa rilevante dell'incidente: l'assenza di un verbale specifico non esclude la possibilità di accertare l'eccesso di velocità e la sua rilevanza causale.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della causa di inammissibilità: conferma che, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, può essere disposta la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione non sono sindacabili le valutazioni di fatto e di credibilità delle prove proprie del giudice di merito, salvo vizi di motivazione formali o manifesti errori logico-giuridici: i ricorsi che sostanzialmente ripropongono valutazioni del merito sono inammissibili.
- La qualificazione della condotta colposa in caso di sinistro stradale può fondarsi su una valutazione complessiva delle prove (consulenze tecniche, circostanze del luogo, condizioni di visibilità) anche in assenza di verbali amministrativi formali di violazione degli artt. 141/142 cds.
- Per stabilire la responsabilità colposa è determinante individuare il comportamento alternativo lecito (la manovra evitativa che il conducente avrebbe potuto compiere): se tale comportamento avrebbe evitato l'evento, sussiste il nesso eziologico della colpa.
- Il comportamento colposo della vittima non sempre interrompe il nesso causale: occorre valutare se l'evento sia riconducibile alla condotta dell'imputato (es. velocità e mancata frenata). La semplice immissione della vittima nella carreggiata non esclude la responsabilità se l'investimento era evitabile con una condotta prudente.
- Sulla pena: la quantificazione del concorso di colpa della persona offesa deve essere prospettata e discussa nei gradi di merito; la Corte di legittimità verifica l'eventuale mancata considerazione soltanto in presenza di specifici profili di diritto o carenza motivazionale. Inoltre le circostanze attenuanti o diminuenti previste dalla norma (es. comma 7 art. 589-bis) possono essere tenute in conto dal giudice di merito anche se non esplicitamente quantificate nei termini richiesti dal ricorrente.
- Non possono essere sollevati in Cassazione motivi nuovi o questioni non dedotte nel grado precedente (es. doglianze sulla pena non formulate in appello sono inammissibili).
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