Cassazione Penale, Sentenza n. 22557/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Moscato impugna la revoca della liberazione condizionale disposta dal Tribunale di sorveglianza di Milano, sostenendo: (1) violazione dell'art. 177 cod. pen., perché la revoca è stata motivata sulla base di una ordinanza di custodia cautelare (atto di incolpazione provvisorio) e non di una sentenza definitiva che accerti la commissione di un nuovo reato; (2) carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 cod. proc. pen.), in quanto il Tribunale non ha indicato quali prescrizioni della libertà vigilata sarebbero state violate né svolto la "penetrante indagine" richiesta dalla giurisprudenza per accertare la gravità e la rilevanza delle presunte trasgressioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 177 cod. pen. richiede, per la revoca automatica della liberazione condizionale a causa di un "nuovo reato", l'accertamento della commissione del reato mediante sentenza definitiva (o, quanto meno, un accertamento giudiziale definitivo), non essendo sufficiente una ordinanza di custodia cautelare. Inoltre la Corte ha censurato la carenza di motivazione del Tribunale di sorveglianza circa l'asserita violazione delle prescrizioni della libertà vigilata, precisando che il giudice deve svolgere una valutazione autonoma e approfondita degli indizi e indicare quali obblighi siano stati effettivamente trasgrediti. Per questi motivi l'ordinanza del 20/12/2022 è stata annullata senza rinvio e la comunicazione è stata disposta al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano per le determinazioni di competenza.
Norme richiamate
la liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole
La Corte interpreta il verbo "commette" come riferito a una condotta accertata con sentenza definitiva: la revoca automatica prevista dal primo comma richiede un accertamento giudiziale definitivo della commissione del nuovo reato; non è sufficiente un atto di incolpazione provvisorio (es. ordinanza di custodia cautelare). In alternativa, la revoca può derivare da trasgressione degli obblighi della libertà vigilata, ma questa ipotesi richiede una "penetrante indagine" e motivazione specifica.
Richiamato dalla Corte per supportare l'interpretazione del termine "commettere" come riferito a fatti accertati giudizialmente (nel contesto della sospensione condizionale); usato come parametro interpretativo della necessità di un accertamento definitivo per applicare sanzioni che incidono sulla libertà.
Citate le lettere che regolano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente deduce violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione (lett. b) ed e)). La Corte accoglie il rilievo di carenza motivazionale riguardo alla valutazione delle presunte violazioni della libertà vigilata.
Richiamato solo in riferimento formale alla requisitoria scritta del Procuratore generale; non è centrale ai profili decisionali sostanziali della sentenza.
Massime di principio
- La revoca automatica della liberazione condizionale per la commissione di un nuovo reato (art. 177, primo comma) richiede l'accertamento definitivo della nuova fattispecie: provvedimenti cautelari o notizie di reato non bastano.
- Se si invoca la revoca per violazione delle prescrizioni della libertà vigilata (art. 177, secondo comma), il giudice deve indicare quali obblighi sono stati violati e svolgere una "penetrante indagine" sugli indizi, motivando perché la condotta dimostra mancanza di ravvedimento e inidoneità al reinserimento.
- Una revoca basata su un'unica condotta non può far simultaneamente ricadere il provvedimento nell'ipotesi automatica (commiss. di nuovo reato) e in quella discrezionale (trasgressione della libertà vigilata) senza motivazione distinta e coerente per ciascuna fattispecie.
- Per la difesa: impugnare la revoca quando si fonda su atti cautelari o su indizi non definitivi, chiedendo l'annullamento per violazione dell'art. 177 e per carenza di motivazione; chiedere inoltre che il giudice specifichi le prescrizioni asseritamente violate e valuti l'occasionalità o la rilevanza della condotta.
- Per l'ufficio giudiziario: se non si dispone di sentenza definitiva, documentare in modo dettagliato e motivato le ragioni per cui la condotta contestata costituisce una grave trasgressione delle prescrizioni di libertà vigilata e perché indica mancanza di ravvedimento.
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