Cassazione Penale, Ordinanza n. 03526/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (null)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto semplice, deducendo tre motivi: con i primi due ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il preteso difetto di legittimazione della querelante, che sarebbe stata erroneamente considerata detentrice qualificata della merce sottratta; con il terzo ha dedotto l'inosservanza di norme processuali sanzionate a pena di inutilizzabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi due motivi si limitavano a reiterare le stesse doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e ha ritenuto l'ultimo motivo del tutto generico e aspecifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non fossero deducibili in sede di legittimità perché ripetitivi delle censure già respinte in appello e privi di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre qualificato come manifestamente infondata e comunque generica la terza censura relativa a presunte inutilizzabilità processuali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto semplice, per il quale era stata confermata la condanna nei gradi di merito.
Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
Richiamato per ribadire la sanzione di inammissibilità dei motivi di impugnazione non specifici o non confrontati con la decisione impugnata.
Richiamato indirettamente nel riferimento ai motivi deducibili in sede di legittimità, come parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione impugnata, con puntuale confronto con le ragioni poste a base della sentenza di merito; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello non è sufficiente e conduce all'inammissibilità.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a reiterare motivi già respinti dal giudice di appello senza misurarsi con la relativa motivazione, poiché viene meno la funzione propria dell'impugnazione.
- È inammissibile anche il motivo di ricorso formulato in modo generico o aspecifico, quando non esponga in modo chiaro le ragioni in fatto e in diritto della doglianza e non consenta il controllo sulla decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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